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Finanza etica e sostenibile: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli operatori bancari

23 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2023, il Decreto n. 209 del 4 ottobre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il Regolamento recante l’attuazione dell’articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

In particolare, il Regolamento individua:

  • i requisiti degli operatori bancari per essere qualificati come operatori bancari di finanza etica e sostenibile, per poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 111-bis del TUB.
  • le procedure per poter procedere con la richiesta e il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

Chi sono gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che operano secondo i principi previsti dal comma 1 dell’art. 111-bis del TUB, rispettando i seguenti requisiti attuativi:

  • ammettono finanziamenti a persone giuridiche solo successivamente alla positiva verifica dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati seguendo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti e stabiliti. Non sono considerati conformi agli standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti concessi in favore di persone giuridiche: che operano, in via indiretta, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani; che, nella loro attività, utilizzano energia proveniente esclusivamente da fonti non rinnovabili; dei quali è stata accertata la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni all’ambiente; i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti siano stati dichiarati responsabili in via definitiva per violazioni o danni sopraindicati;
  • rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per il loro riconoscimento;
  • erogano almeno il 20 % dei finanziamenti ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e alle imprese sociali;
  • non provvedono alla distribuzione, neanche in via indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché delle riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, sesto comma c.c., e al personale; gli utili sono reinvestiti nell’attività propria della banca;
  • adottano un sistema di governance e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti: numero di soci non inferiore a 200; divieto di esercizio del diritto al voto per un quantitativo di azioni superiore al 10 % del capitale sociale avente diritto al voto. A tale scopo assumono rilevanza i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, mediante società controllate, società fiduciarie o per interposta persona e i voti che possano essere attribuiti, a qualunque titolo, ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni; prevedono procedure idonee a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, compresa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o tramite altre modalità di voto a distanza; forme consultive di coinvolgimento dei soci o di altri finanziatori, sulle linee di indirizzo della banca in materia di policy di finanza etica e sostenibile;
  • ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche previste dalla Banca d’Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non superi il valore di 5.

Le agevolazioni fiscali

Una quota pari al 75 % degli utili dell’esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre alla formazione del reddito imponibile per le imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall’art. 111-bis, comma 3, del TUB.

Il provvedimento entra in vigore il 5 febbraio 2023.

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