Con sentenza del 07 febbraio 2025 e pubblicata il 20 febbraio (Pres. G. Ratti, Rel. C. Croci) la Corte d’Appello di Torino si è espressa sulla nullità, in quanto vessatorie, delle clausole che, all’interno dei contratti di fideiussione specifica, derogano all’art 1957 C.c.
La Corte si pronuncia in appello alla decisione con cui, il Tribunale di Torino, confermava il decreto ingiuntivo esperito dalla banca e finalizzato a riottenere dal fideiussore le somme erogate a mutuo: il fideiussore aveva contestato il decreto ingiuntivo opponendo (per quanto qui di interesse) la nullità della clausola che nel contratto derogava all’art 1957 c.c. e pertanto consentiva all’ente creditizio di far valere le proprie istanze anche dopo il decorso sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Motivava in ragione della conformità di questa al modello ABI in materia di fideiussioni omnibus, e ne traeva che la banca, non avendo tempestivamente proposto le proprie istanze, era decaduta dal diritto alla restituzione delle somme.
La Corte d’appello di Torino, qualificato il contratto in parola quale fideiussione specifica, non ritiene possibile estendere a questo contratto i principi sanciti in materia di fideiussione omnibus in Cass. S.U. 41994/2021, con cui si dichiarava la nullità derivata delle clausole che replicavano il modello contrattuale predisposto da ABI, e, quindi, contenute in contratti a valle di intesa anticoncorrenziale.
Richiama in tale senso Cass. 21841/2024, per cui «La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente».
Infatti, la medesima Cassazione specifica ulteriormente che Banca d’Italia aveva ritenuto che la portata anticoncorrenziale di questa intesa «non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri», in cui gli effetti pregiudizievoli della negligenza dell’ente creditizio sarebbero stati addossati al fideiussore.
A questo si aggiunge la considerazione per cui l’illeceità delle clausole non discende dalla loro stessa natura, quanto dal fatto che sono state inserite in un modello e pertanto ne rendono più difficile una negoziazione più favorevole al cliente.
Tanto affermato, la Corte d’appello di Torino ritiene invece fondata l’eccezione di nullità della clausola della fideiussione specifica, in quanto vessatoria, dal momento che essa determina un significativo squilibrio dei diritti e degli oneri delle parti a carico del consumatore (art. 33, comma 1, cod. consumo).
Richiama Cass. 27558/2023, che sul punto si era pronunciata, per cui grazie a tale clausola la banca si giova «[del]l’assenza del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore» e per cui questa «limita … la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliando il termine di azione nei confronti del garante, i cui diritti risultano conseguentemente compressi per un più lungo termine»: così che, conclude la Corte d’appello di Torino, il fideiussore «rimane anch’esso obbligato verso l’istituto a tempo sostanzialmente indefinito … e pur quando, con l’andare del tempo, le condizioni economiche del debitore principale si siano deteriorate così da rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l’esercizio del regresso».
Accoglie pertanto l’appello.