WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

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Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite
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Fideiussioni e decadenza ex art. 1957 C.c.: impatto delle SS.UU.

24 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul complesso contenzioso in materia di fideiussioni conformi allo Schema ABI, risolvendo, fra le altre questioni, quella relativa all’idoneità di un’istanza stragiudiziale di pagamento a impedire la decadenza di cui all’art 1957 cc, una volta che la clausola di deroga ai termini di legge sia stata dichiarata nulla.

Se con il noto arresto n. 41994/2021 la Suprema Corte aveva sancito il principio della nullità parziale delle sole clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia con il Provvedimento n. 55/2005, la pronuncia del 2026 risolve le questioni applicative rimaste aperte. Tra queste, infatti, il profilo di maggior impatto operativo attiene proprio all’idoneità dell’istanza stragiudiziale a impedire la decadenza di cui all’art 1957 Cc.

Gli intermediari bancari, per porre fine al noto contenzioso seriale, dovranno quindi prestare particolare attenzione ai rivolti della pronuncia sul contenzioso in essere e traendo da essa spunto per la prevenzione di quello futuro, adottando – o proseguendo in tal senso – modelli di fideiussione privi delle clausole conformi allo schema ABI sanzionato da Banca d’Italia, nonché standardizzando e documentando i flussi di escussione della garanzia, al fine di evitare la decadenza.


Si ricorda che, sul tema, la nostra rivista ha organizzato per il giorno 22 ottobre 2026 il webinar “Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite – Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie“, in cui si analizzeranno i principi affermati dalle Sezioni Unite e le loro conseguenze sul contenzioso pendente e futuro, soffermandosi sugli oneri probatori, sulle strategie processuali e sugli impatti per l’operatività bancaria.


La nullità della clausola di deroga ex art. 1957 C.c. non si estende alla clausola “a prima richiesta” 

Il perno logico-giuridico della decisione risiede nella netta distinzione e autonomia strutturale e funzionale sussistente tra la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”.

In particolare, si ricorda che la clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c. – di cui all’art. 6 dello Schema ABI – dismette del tutto l’onere di tempestiva attivazione del creditore, stabilendo che i diritti della banca rimangono integri fino a totale estinzione del credito: tale clausola è stata espressamente censurata dal Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia poiché volta ad addossare ingiustificatamente al garante le conseguenze dell’inerzia dell’istituto di credito.

La clausola “a semplice richiesta scritta” / “a prima richiesta” (di cui all’art. 7 dello Schema ABI), invece, impone al fideiussore di adempiere immediatamente, su semplice richiesta della banca, senza che quest’ultima debba preventivamente escutere il debitore principale o dimostrare il verificarsi di specifiche condizioni. Questa disposizione risponde all’esigenza di assicurare una protezione rafforzata al credito bancario ed è stata espressamente valutata come lecita e non distorsiva della concorrenza da Banca d’Italia nel Provvedimento n. 55/2005.

Le Sezioni Unite chiariscono che la clausola “a prima richiesta” non incide sulle eccezioni spettanti al garante, ma realizza un meccanismo di tutela (assimilabile al solve et repete) che differisce temporalmente l’esercizio delle difese a un momento successivo al pagamento. Ne consegue che la nullità antitrust dell’art. 6 Schema ABI non si propaga e non travolge l’art. 7 Schema ABI, il quale conserva intatta la propria validità ed efficacia.

Le conseguenze della nullità della deroga ex art 1957 cc sull’escussione della garanzia

L’accertamento della nullità della clausola di deroga ai termini determina la reviviscenza della disciplina suppletiva del codice civile e, dunque, l’operatività del termine semestrale di decadenza previsto dall’art 1957 Cc.

Tuttavia, la declaratoria di nullità di tale clausola non è di per sé sufficiente a liberare il garante, occorrendo anche dimostrare che la banca sia effettivamente decaduta dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria.

La Suprema Corte ha composto il contrasto tra i due orientamenti di legittimità formatisi sul punto:

  • un primo orientamento riteneva necessaria l’instaurazione di un’azione giudiziale (di cognizione o esecutiva) entro i 6 mesi, sostenendo che consentire l’interruzione della decadenza tramite richiesta stragiudiziale avrebbe finito per “neutralizzare” la portata della nullità dell’art. 6.
  • un secondo orientamento (accolto dalle Sezioni Unite) evidenziava che, in presenza della valida ed efficace clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, si verifica una deroga alle modalità di proposizione dell’istanza.

Se l’art. 1957 c.c. ordinariamente richiede la promozione di un’azione giurisdizionale, la presenza della clausola “a prima richiesta” attribuisce alla banca la facoltà di sostituire l’iniziativa giudiziale con una semplice istanza stragiudiziale. Conseguentemente, per evitare la decadenza ex art 1957 cc., non occorre che il creditore incardini un giudizio entro il semestre: è sufficiente la trasmissione tempestiva di una richiesta scritta di adempimento.

La richiesta stragiudiziale al debitore principale e al garante: contenuto, termini, modalità e prova della ricezione

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, l’istanza stragiudiziale diviene lo snodo decisivo per la tenuta delle garanzie bancarie.

Così, la comunicazione (indirizzata al fideiussore e, opportunamente anche al debitore principale) deve contenere un’esplicita ed inequivocabile manifestazione di volontà diretta ad ottenere il pagamento del debito scaduto, con indicazione delle somme dovute per capitale, interessi e accessori, formalizzando l’escussione della garanzia o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

L’istanza deve quindi perfezionarsi entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale: nei rapporti bancari il dies a quo coincide solitamente con la revoca degli affidamenti o la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine notificata al debitore.

Si precisa inoltre che, poiché l’onere probatorio circa il tempestivo perfezionamento dell’istanza stragiudiziale grava interamente sulla banca creditrice, è opportuno l’utilizzo di strumenti di trasmissione idonei a garantire la certezza della data e della ricezione: in particolare, la PEC offre prova legale opponibile sia dell’invio sia dell’avvenuta consegna del messaggio al domicilio digitale del destinatario. La raccomandata A/R richiede la conservazione non solo della ricevuta di spedizione ma, soprattutto, dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dell’attestazione di compiuta giacenza.

Gli istituti di credito (e le relative società cessionarie o servicer) devono pertanto implementare rigidi protocolli per la conservazione della prova dell’invio e della ricezione delle intimazioni, sia per le posizioni gestite in via ordinaria sia per le comunicazioni trasmesse in passato, onde poterle prontamente produrre nei giudizi di opposizione.

Un profilo di potenziale contenzioso riguarda l’eventuale obbligo di reiterazione dell’istanza stragiudiziale o di successivo avvio dell’azione giudiziale. I garanti potrebbero infatti sostenere che l’art. 1957 c.c. impone non solo di “proporre” ma anche di “proseguire” le istanze, sicché una singola richiesta scritta non consentirebbe alla banca di rimanere inerte a tempo indeterminato (ossia fino allo spirare della prescrizione decennale): persistendo il mancato pagamento del debitore e del garante, la banca dovrebbe attivarsi giudizialmente; in caso contrario, potrebbe ritenersi decaduta.

In sostanza, c’è da chiedersi si debba o meno escludersi la sussistenza di un obbligo di prosecuzione o reiterazione dell’istanza stragiudiziale.

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