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Giurisprudenza

Fideiussione Vs contratto autonomo di garanzia: elementi di distinzione

3 Settembre 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 31 maggio 2025, n. 14704 – Pres. L.A. Scarano, Rel. S. Tassone

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14704 del 31 maggio 2025 (Pres. L.A. Scarano, Rel. S. Tassone), è tornata sul tema degli elementi che distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia.

La Corte ribadisce il principio per cui «vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”», non essendo sufficiente a tal fine la mera clausola “a semplice richiesta scritta”.

Inoltre, la Corte si esprime sulla qualificazione della garanzia in presenza della clausola che prevede un regime di solidarietà delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione, la quale dovrebbe essere valutata a mente del principio secondo cui «non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni».

Ecco che, nel caso di specie, sulla scorta dei suddetti principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva qualificato le due garanzie prestate dal ricorrente quali contratti autonomi di garanzia e, per l’effetto, aveva ritenuto sufficiente al fine di non incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c. la mera istanza stragiudiziale.

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