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Fideiussione immobili da costruire: in Gazzetta Ufficiale il modello standard

25 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 125 del 6 giugno 2022 recante il Regolamento relativo al modello standard di fideiussione relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122.

Il presente regolamento determina, ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del dl n. 122/2005, il modello standard della fideiussione di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che prevede che all’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il  trasferimento  non  immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire l’obbligo per il costruttore di rilasciare adeguata fideiussione.

Tale fideiussione può essere prestata anche in modo congiunto da più garanti. In tale situazione le singole garanzie possono essere rilasciate sia mediante atti separati per ciascun garante e relativamente alla propria quota, sia con un singolo atto che individui i garanti e le relative quote.

La suddivisione per quote opera nei rapporti interni tra i garanti, permanendo comunque il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.

La fideiussione dovrà prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.

La fideiussione è redatta seguendo il modello standard previsto nell’allegato A), tenendo in considerazione la scheda tecnica prevista dall’allegato B).

Le clausole individuate nella Sezione I del modello standard potranno essere sottoposte a modifica solo nel caso in cui prevedano condizioni più favorevoli per il beneficiario.

Le clausole individuate nella Sezione II possono essere derogate mediante l’accordo delle parti, salvi i principi individuati dalla normativa in materia di fideiussione e cessione del credito.

Il Regolamento in oggetto si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento entra in vigore l’8 settembre 2022.

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