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Giurisprudenza

Fideiussione “a prima richiesta” e decadenza ex art. 1957 c.c.

16 Settembre 2026

Francesca Maria Mancioppi, Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi

Cassazione Civile, Sez. III, 30 luglio 2026, n. 24277 – Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24277 del 30 luglio 2026 (Pres. C. Graziosi, Rel. I. Ambrosi), si è pronunciata sul rapporto fra la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta in una fideiussione omnibus e la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., rigettando il ricorso dei fideiussori e confermandone l’obbligo di pagamento. 

La Corte ha dato continuità al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire ‘a prima richiesta’, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. deve intendersi riferito – in forza del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione”. 

Ne consegue che, in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore non è tenuto ad avviare un’azione giudiziaria entro il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., essendo sufficiente che, entro tale termine, egli formuli nei confronti del garante una richiesta stragiudiziale di pagamento. Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di significato la previsione contrattuale dell’immediata escussione della garanzia, subordinandola comunque all’instaurazione di un giudizio (in senso conforme, Cass. n. 22346/2017, n. 30185/2022 e, da ultimo, n. 5179/2025).

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da due fideiussori di una s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno su ricorso proposto dalla cessionaria del credito bancario per il pagamento di euro 23.715,52, quale residuo del saldo debitore di conto corrente, a fronte di una fideiussione omnibus sino all’importo di euro 122.000. 

Il Tribunale di Livorno aveva accolto l’opposizione, accertando la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 (sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) della fideiussione e dichiarando la decadenza del creditore dal diritto di escutere le garanzie per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c. Tuttavia, la Corte d’appello di Firenze ha riformato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’appello principale della parte creditrice e condannando i fideiussori al pagamento della somma di euro 23.658,11, oltre interessi, con condanna alle spese del doppio grado.

I ricorrenti avevano invocato, quale precedente speculare, Cass. n. 20648/2024, che in tema di fideiussione con obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta”, aveva negato che la norma esonerasse il creditore dal proporre domanda giudiziale entro sei mesi al fine di evitare la decadenza. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale caso non applicabile alla fattispecie in esame.

La diversa soluzione adottata in quella pronuncia dipendeva dalla specifica clausola contrattuale oggetto di giudizio, riconducibile all’art. 6 dello schema ABI, la cui applicazione avrebbe neutralizzato l’operatività del regime di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

La previsione contenuta nell’art. 7 del contratto è stata qualificata dalla Corte d’appello come clausola c.d. solve et repete. Invero, nonostante quest’ultima non conferisca alla fideiussione carattere di garanzia autonoma, poiché i garanti conservano la possibilità di sollevare le eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale, la clausola consente alla banca di esigere l’immediato pagamento e integra una legittima deroga parziale all’art. 1957 c.c. Per tale ragione, la Corte l’ha distinta dalla clausola riconducibile all’art. 6 dello schema ABI che, dichiarata nulla dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, esclude l’applicazione del termine di decadenza. 

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