Il 7 luglio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (cfr. contenuti correlati) la legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo intergovernativo tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la trasparenza fiscale e lo scambio informativo tra autorità fiscali a livello internazionale, per mezzo dell’applicazione della normativa FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) definita sulla base del Model 1 IGA (i.e. firmato il 10 gennaio 2014), nonché per mezzo della (futura) applicazione degli adempimenti previsti per le istituzioni finanziarie rilevanti ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti da accordi similari a FATCA tra l’Italia e altri Stati esteri.
L’Italia si pone così tra i Paesi più virtuosi che hanno già recepito all’interno dei rispettivi ordinamenti FATCA, tra cui la Gran Bretagna, la Germania e la Svizzera.
L’iter legislativo è stato molto lungo: solo a dicembre dello scorso anno la Camera dei Deputati ha approvato il testo della legge di ratifica, a cui ha fatto seguito l’approvazione in via definitiva da parte del Senato a giugno 2015 . Da questa data ancora un mese è trascorso prima che FATCA venisse pubblicata in Gazzetta Ufficiale e avesse piena forza di legge nel nostro ordinamento giuridico.
Le istituzioni finanziarie rilevanti (e.g. banche, fiduciarie, Sgr, OICR, compagnie assicurative vita, etc.) saranno tenute ad identificare secondo procedure tipiche i titolari dei conti finanziari (e.g. conto corrente, deposito titoli, polizza vita, quote OICR, mandati fiduciari) nuovi (i.e. aperti dal 1° luglio 2014 – all’atto dell’apertura), ovvero, pre-esistenti (i.e. aperti sino al 30 giugno 2014), mantenuti in Italia da cittadini e fiscalmente residenti negli Stati Uniti d’America e a segnalarne determinate informazioni all’Agenzia delle Entrate (“AdE”), che le trasmetterà a sua volta all’Autorità fiscale U.S.A. (“IRS”), entro il 30 settembre di ogni anno.
Già a partire dal 1° luglio 2014, in coerenza con l’approccio seguito a livello internazionale, nonostante i ritardi di recepimento della regolamentazione FATCA, la maggior parte delle istituzioni finanziarie italiane, all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di una persona fisica o giuridica, richiedono un’autocertificazione al fine di determinare la rilevanza o meno ai fini della comunicazione all’AdE. Tuttavia, l’assenza di una normativa, creava non pochi problemi nel rapporto con il cliente. Grazie alla legge di ratifica, sulla base da quanto disposto nello stesso enunciato normativo, la normativa FATCA produrrà effetti retroattivi sin dal 1° luglio 2014 “legalizzando” le procedure di identificazione della clientela ai fini fiscali (i.e. “on-boarding”) che la prassi di mercato ha visto in essere da tale data.
Si attende ora l’emanazione del testo definitivo del Decreto attuativo del MEF, nonché delle informazioni di dettaglio relative alla specifiche tecniche e le modalità di trasmissione della comunicazione FATCA all’AdE, pubblicate in bozza lo scorso 20 maggio 2015. Proprio l’emanazione di queste ultime saranno fondamentali per definire la data entro la quale la prima comunicazione sulla clientela rilevante dovrà essere effettuata.
Le istituzioni finanziarie dovranno recuperare eventuali ritardi circa l’adeguamento alla normativa, poiché il significativo cambio di marcia del legislatore è un chiaro segnale che i tempi sono ormai maturi per la concreta applicazione degli scambi informativi in materia fiscale, peraltro fortemente voluti dall’Unione Europea, come dimostra la Direttiva 2014/107/UE (c.d. «DAC2»), approvata il 9 dicembre 2014 finalizzata all’implementazione del Common Reporting Standard (“CRS”) nei paesi membri. Si ricorda che il CRS può essere definito, in generale, come la versione multilaterale e globale di FATCA, voluta fortemente dall’OCSE per portare l’esperienza della lotta all’evasione fiscale per mezzo degli strumenti dello scambio informativo nel mondo, secondo una politica che è stata definita da numerosi esperti del settore come di “accerchiamento” del soggetto che si è reso artefice di politiche elusive o evasive, spostando capitali nel “paradiso” migliore in un certo momento storico.
La citata legge di ratifica italiana produce i primi obblighi ai fini dello scambio multilaterale per le istituzioni finanziarie, prevedendo l’acquisizione del codice fiscale dei soggetti non fiscalmente residenti in Italia, ovvero con doppia cittadinanza, a partire dall’1 gennaio 2016.
Tale approvazione congiunta è stata agevolata dal fatto che la struttura del CRS fa leva sull’impalcatura normativa FATCA, in particolare sul modello di accordo bilaterale “Model 1 IGA”, ponendo tuttavia significative differenze, a cui le istituzioni finanziarie dovranno fare fronte in tempi rapidi, considerati i primi adempimenti previsti per gennaio 2016, tra cui l’identificazione e la segnalazione alle Autorità fiscali locali di tutti i soggetti non fiscalmente residenti titolari di conti finanziari e non esclusivamente i soggetti statunitensi, da farsi senza la possibilità di applicazione delle soglie minime di esenzione previste da FATCA nell’identificazione dei conti nuovi e pre-esistenti detenuti da persone fisiche, nonché una serie di modifiche ai c.d. “indizi” (“U.S. Indicia” per FATCA) tramite i quali accertare la residenza fiscale dei soggetti titolari dei conti.