Il Consiglio UE ha definito la propria posizione negoziale su tre proposte di regolamento strettamente collegate, finalizzate da un lato a creare il quadro giuridico per una possibile introduzione dell’euro digitale e, dall’altro, a rafforzare e chiarire il regime del corso legale del contante in euro, assicurando coerenza tra le due forme di moneta pubblica.
Le proposte sono:
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione dell’euro digitale (2023/0212 – COD)
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento non appartenenti all’area dell’euro (2023/0211 – COD)
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (2023/0208 – COD).
Le proposte mirano complessivamente a rafforzare la moneta unica, adattandola all’evoluzione dei sistemi di pagamento, senza indebolire il ruolo del contante. L’euro digitale sarebbe concepito come strumento pubblico emesso dalla banca centrale, destinato a integrare il contante, e non a sostituirlo, offrendo a cittadini e imprese un mezzo di pagamento utilizzabile ovunque e in qualsiasi momento nella zona euro, sia per operazioni online sia offline. In quanto passività diretta della BCE, l’euro digitale contribuirebbe a preservare la moneta di banca centrale quale ancora del sistema dei pagamenti.
Secondo l’impostazione condivisa dal Consiglio, l’euro digitale dovrebbe:
- essere utilizzabile anche in assenza di connessione Internet, tramite funzionalità offline
- garantire un elevato livello di riservatezza nelle transazioni
- convivere con gli strumenti di pagamento privati, nazionali e internazionali, già presenti sul mercato.
La decisione finale sull’effettiva emissione spetterà comunque alla BCE, una volta completato l’iter legislativo; l’operatività potrebbe avvenire entro il 2029.
Un elemento centrale della posizione del Consiglio riguarda la prevenzione degli impatti sulla stabilità finanziaria. A tal fine, il testo prevede limiti quantitativi all’ammontare di euro digitali detenibili da ciascun utente. Tali limiti saranno determinati dalla BCE, ma entro un massimale complessivo fissato a livello politico, soggetto a revisione almeno biennale, per evitare che l’euro digitale diventi una riserva di valore.
Sul piano dei costi, i prestatori di servizi di pagamento (PSP) non potranno applicare commissioni ai consumatori per una serie di servizi essenziali, come l’apertura e la chiusura dei conti in euro digitale, l’esecuzione dei pagamenti di base o il trasferimento di fondi da e verso conti presso lo stesso PSP. Rimane invece possibile applicare commissioni per servizi a valore aggiunto. È inoltre previsto un regime di indennizzo per i PSP, con un periodo transitorio di almeno cinque anni durante il quale commissioni interbancarie e commissioni a carico degli esercenti saranno contenute entro livelli comparabili a quelli di strumenti di pagamento analoghi.
Accanto alla disciplina sull’euro digitale, il Consiglio ha definito la propria posizione su una seconda proposta volta a tutelare il contante in euro, che resta, secondo il diritto UE vigente, l’unica forma di moneta avente corso legale. Il regolamento chiarisce il significato di tale status e il suo coordinamento con l’euro digitale, con l’obiettivo di:
- assicurare l’accettazione del contante nella zona euro
- garantire l’accesso al contante e la libertà di scelta dei cittadini.
Il Consiglio sostiene un divieto effettivo di rifiuto del contante da parte di commercianti e prestatori di servizi, salvo eccezioni circoscritte, in particolare per i pagamenti a distanza o per i distributori automatici. Gli Stati membri saranno tenuti a monitorare l’accettazione e la disponibilità del contante, adottando misure correttive se necessario, e a predisporre piani di resilienza per fronteggiare gravi interruzioni dei sistemi di pagamento elettronici.


