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Giurisprudenza

Estinzione anticipata finanziamento e riduzione del costo del credito

26 Agosto 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, sez. III, 30 maggio 2025, n. 14528 – Pres. L.A. Scarano, Rel. S. Tassone

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14528 del 30 maggio 2025 (Pres. L.A. Scarano, Rel. S. Tassone), si è pronunciata in materia di estinzione anticipata del contratto di credito in un caso in cui un consumatore demandava la condanna della banca alla retrocessione delle commissioni non maturate in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

Preliminarmente, la Corte ha ricordato che l’art. 125 t.u.b., nella formulazione applicabile ratione temporis ed antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010, prevedeva che, «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore [aveva] diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal C.i.c.r.», con la precisazione che, «in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore [aveva] diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».

La Corte, poi, prosegue affermando che è da ritenersi «nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005».

Conseguentemente, poiché tale clausola ha natura abusiva, il giudice ha il dovere di rilevarne, anche d’ufficio, la nullità.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva omesso di esaminare la compatibilità con i citati principi di diritto della clausola contenuta nel contratto di finanziamento e che negava il rimborso delle commissioni in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

La Suprema Corte, quindi, ha accolto il ricorso e rimesso la decisione al giudice di merito.

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