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Estese le misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle CCP

6 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/818 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda l’estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle controparti centrali (CCP).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2311 aveva modificato il Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie, ampliando temporaneamente l’insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati, includendovi fino al 29 novembre 2023 le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.

Tale regolamento ha inoltre consentito alle CCP di utilizzare le garanzie emesse o garantite da enti pubblici come garanzie ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie fino al 29 novembre 2023.

La proposta della Commissione del 7 dicembre 2022 prevede di modificare l’art. 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire che le garanzie bancarie e le garanzie pubbliche siano considerate ammissibili come garanzie altamente liquide, fatte salve determinate condizioni.

A seguito di tale modifica, le CCP, comprese le CCP che compensano derivati sull’energia, potrebbero consentire ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti di utilizzare una gamma più ampia di garanzie per soddisfare le richieste di margini da parte delle CCP, il che eviterebbe inutili tensioni di liquidità per tali partecipanti diretti e clienti.

Poiché è necessario evitare una potenziale discontinuità nel trattamento delle garanzie prima che sia noto l’esito dei negoziati sulle modifiche del Regolamento (UE) n. 648/2012, le misure temporanee che consentono il ricorso a tali garanzie, con il presente Regolamento, vengono prorogate di 6 mesi.

Pertanto, il comma 2 dell’art. 39 del Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così sostituito:

  •  Fino al 7 settembre 2024, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.

La seconda frase del secondo comma dell’art. 62, infine, è sostituito dalla seguente:

  • Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’art. 2, punto 4, lettere b) e d), del Regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024.
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