Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), congiuntamente alla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC), hanno recentemente pubblicato uno studio che riflette sui potenziali profili delle responsabilità penale dell’esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi.
Il documento analizza quindi i profili di responsabilità penale connessi al ruolo dell’esperto facilitatore introdotto dal D. Lgs. 14/2019 (CCII) e disciplinato in maniera organica dopo i decreti legislativi “correttivi” n. 83/2022 e n. 136/2024.
Figura centrale della composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII), l’esperto agisce come soggetto indipendente che assiste l’imprenditore e facilita le trattative con i creditori.
L’analisi si concentra sui possibili rischi penali legati all’incarico di esperto nella composizione negoziata della crisi, chiarendo in quali casi tale responsabilità possa configurarsi o escludersi:
- delitti contro la Pubblica Amministrazione:
- nonostante il richiamo a funzioni delicate, l’esperto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio (artt. 357-358 c.p.): non è quindi a lui ascrivibile la responsabilità penale per peculato (art. 314 c.p.), corruzione (artt. 318 ss. c.p.), omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) o concussione (art. 317 c.p.)
- eventuali condotte illecite potranno eventualmente ricadere sulle fattispecie comuni (es. appropriazione indebita ex art. 646 c.p., estorsione ex art. 629 c.p., rivelazione di segreti professionali ex art. 622 c.p.)
- delitti di falso e contro l’amministrazione della giustizia:
- l’esperto non rilascia attestazioni né certificazioni (art. 16, co. 2, CCII) e, pertanto:
- non è soggetto ai reati di falso in atto pubblico (artt. 476 ss. c.p.) né al reato di falsa perizia (art. 373 c.p.)
- non si applicano il reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII) né l’obbligo di denuncia ex artt. 361-362 c.p.
- l’esperto non rilascia attestazioni né certificazioni (art. 16, co. 2, CCII) e, pertanto:
- concorso nei delitti di bancarotta:
- gli artt. 322 ss. CCII (già artt. 216 ss. l.fall.) prevedono ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e societaria:
- l’esperto, tuttavia, potrebbe rispondere solo come extraneus, qualora fornisca un contributo concreto e consapevole all’illecito (es. consigli fraudolenti per occultare beni o alterare scritture)
- la giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, n. 569/2004; n. 37101/2022; n. 21854/2024) richiede una prova rigorosa sia del contributo causale, che del dolo specifico
- gli artt. 322 ss. CCII (già artt. 216 ss. l.fall.) prevedono ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e societaria:
- responsabilità omissiva ex art. 40, c. 2, C.p., che impone tale responsabilità solo in presenza di una posizione di garanzia: l’esperto non dispone quindi di poteri di vigilanza o impedimento, per cui non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere impedito condotte illecite dell’imprenditore.
Il documento, in definitiva, ridimensiona i timori di un’esposizione penale generalizzata per l’esperto, pur richiamando l’attenzione sul rischio di coinvolgimento in contestazioni di bancarotta.
Per evitare un “chilling effect” (congelamento), che scoraggi i professionisti, si ribadisce la necessità di un’applicazione rigorosa dei principi di garanzia e della funzione del processo penale come strumento di accertamento e non di mera pressione mediatica.