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Giurisprudenza

Esclusa la vigilanza Banca d’Italia ex art. 129 TUB qualora l’emissione all’estero di valori mobiliari non sia seguita dall’offerta dei titoli in Italia

10 Luglio 2017

Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23267 – Pres. Dogliotti, Rel. Scaldaferri

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.

 

Posto che la ratio della vigilanza attribuita dall’art. 129 TUB alla Banca d’Italia è dalla norma stessa (oltre che dalla normativa secondaria) indicata nella finalità di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari in Italia impedendo (mediante il divieto o il differimento dell’operazione) gravi turbative nell’afflusso di titoli sul mercato, un intervento siffatto – e quindi l’obbligo di preventiva comunicazione che lo rende possibile – non si giustifica in relazione ad una singola negoziazione, bensì nel caso di offerta in Italia di titoli esteri rivolta al mercato, cioè al pubblico degli investitori.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23267 pubblicata il 15 novembre 2016 si occupa della richiesta di invalidità di un contratto di investimento stipulato tra due intermediari e che concerneva un titolo strutturato in modo tale per cui il verificarsi di una ipotesi di insolvenza a carico di uno dei soggetti in esso elencati avrebbe comportato la liquidazione anticipata del credito vantato dal portatore del titolo.

Nel caso di specie il ricorso è stato rigettato perché i giudici della Suprema Corte non hanno ritenuto applicabile l’art. 129 TUB – richiamato dai ricorrenti – che dispone che la emissione dei valori mobiliari esteri avrebbe dovuto essere sottoposta a valutazione da parte della Banca d’Italia. Secondo i ricorrenti la mancata comunicazione avrebbe violato una norma imperativa perché dettata a tutela di interessi generali.

Per la Suprema Corte, invece, le comunicazioni dovute alla Banca d’Italia riguardano solo “le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri“; l’art. 129 TUB non può pertanto ritenersi applicabile all’emissione all’estero di valori mobiliari, ove non seguita dalla offerta dei titoli stessi al mercato in Italia.

Ciò è stato escluso legittimamente già dalle Corti di merito, poiché nel caso de quo risultava avvenuta in Italia solo la singola negoziazione del titolo per cui è causa, non già una o più operazioni di raccolta di fondi da una pluralità di investitori.

 


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