Pubblicato in Gazzetta dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 del 10 luglio 2025, con le norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/2859, sulle funzionalità del punto di accesso unico europeo (ESAP).
Si ricorda che l’ESAP consente un accesso gratuito, centralizzato, facilmente utilizzabile e digitale alle informazioni finanziarie e di sostenibilità rese pubbliche dalle imprese europee, comprese le PMI, facilitando così il processo decisionale per gli investitori anche retail.
L’ESAP, in particolare, dal punto di vista tecnico-operativo, offre l’accesso alle informazioni tramite un’interfaccia per programmi applicativi (API), che deve garantire, in base al regolamento pubblicato, l’accessibilità di tali informazioni, disponibili in una varietà di formati, e integrare le modifiche o gli aggiornamenti necessari richiesti da ESMA.
Le RTS oggetto del presente regolamento, per garantire l’accessibilità all’API, stabiliscono, anche tramite le due tabelle allegate, che:
- qualsiasi modifica apportata all’API deve essere individuata a tempo debito e deve essere previsto un calendario chiaro per l’attuazione di tali modifiche
- l’API deve assicurare che le funzionalità di base dell’ESAP siano accessibili gratuitamente, nonostante l’obbligo dell’ESMA di addebitare commissioni a norma dell’art. 8, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2859
- i soggetti che trasmettono le informazioni e le persone giuridiche cui si riferiscono tali informazioni, devono essere identificati tramite l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI), che deve corrispondere al soggetto cui è riferito, essere conforme alla norma ISO 17442 ed essere incluso nella base dati mondiale degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici, gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione della Global LEI Foundation
- i tipi di informazioni devono essere classificati in modo che ciascuna informazione messa a disposizione tramite l’ESAP corrisponda ad almeno un tipo di informazioni
- affinché le PMI siano facilmente identificabili, le informazioni tramite l’ESAP dovrebbero essere corredate della specificazione della categoria relativa alle dimensioni del soggetto
- l’ESAP deve consentire ai portatori di interessi di ricercare informazioni in base a una categorizzazione per settori finanziari e non finanziari, facendo riferimento all’elenco di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/137 per quelli industriali
- per rispecchiare la granularità delle categorie del settore finanziario ritenute rilevanti per l’ESAP, sono previste categorie supplementari in relazione ai soggetti finanziari.