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Giurisprudenza

Equo compenso e regolamenti degli ordini professionali

14 Febbraio 2024

Corte di Giustizia, Sez. II, 25 gennaio 2024, C-438/22 – Pres. Prechal, Rel. Biltgen, Wahl

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 25 gennaio 2024, la Corte di Giustizia, Sezione II, nella causa C-438/22, si è pronunciata in tema di equo compenso, affermando l’illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti.

Questi i principi di diritto espressi dalla Corte:

  • L’art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato.
  • L’art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense), e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
  • L’art. 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l’applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d’avvocato.

Il caso di specie, rimesso alla Corte dal Tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria), concerneva una domanda di risarcimento nei confronti di un istituto assicuratore, a seguito del furto del veicolo, che includeva gli onorari dell’avvocato, liquidati secondo un accordo concluso tra il ricorrente e il suo avvocato.

La questione controversa concerneva la possibilità, per il giudice nazionale, di fissare i compensi professionali in misura inferiore alla soglia determinata da un regolamento, adottato da un’organizzazione professionale di categoria, richiamato dalla normativa interna.

Il Giudice del rinvio chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia se una normativa nazionale relativa agli onorari degli avvocati, che:

    • non consente all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, e
    • non autorizza i giudici nazionali aditi a liquidare degli onorari d’importo inferiore a tale minimo

sia idonea a restringere la concorrenza nel mercato interno, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

L’art. 101 TFUE prevede infatti che sono incompatibili con il mercato interno (e vietati) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Secondo la Corte, nel caso di specie, le tariffe in questione erano state determinate dal Consiglio superiore dell’ordine forense, il quale:

  • agendo in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche
  • agendo in assenza di disposizioni idonee a garantire che esso si comporti quale emanazione della pubblica autorità
  • adottando direttamente i regolamenti diretti alla fissazione degli importi minimi degli onorari forensi

può qualificarsi come un’associazione di imprese, ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Per la Corte tale pratica è pertanto illegittima, in quanto si pone quale determinazione orizzontale dei prezzi, idonea a determinare un grado sufficiente di dannosità nei confronti della concorrenza, a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo.

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