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Enti creditizi transfrontalieri e collegi delle Autorità di vigilanza

19 Agosto 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, dell’8 agosto 2025, un regolamento delegato ed uno di esecuzione con le norme tecniche di regolamentazione per l’applicazione dell’art. 51 e 116 della CRD (Direttiva 213/34/UE), relativamente al funzionamento dei collegi delle Autorità di vigilanza, ai fini del miglior coordinamento delle attività di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi transfrontalieri.

In particolare, sono stati pubblicati:

  • il Regolamento delegato (UE) 2025/791 del 23 aprile 2025, che integra la CRD per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 del 23 aprile 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della CRD per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

La CRD stabilisce le norme relative ai poteri e agli strumenti di vigilanza di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi: i collegi delle autorità di vigilanza, in particolare, sono i veicoli attraverso cui le attività di vigilanza vengono coordinate.

In base all’art. 51 e 116 della CRD:

  • le autorità di vigilanza su base consolidata devono infatti istituire collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare certi compiti di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi
  • le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri sono tenute, ex art. 51, par. 3, a istituire e presiedere collegi delle autorità di vigilanza nei casi in cui l’articolo 116 di tale direttiva non sia applicabile.

Il Regolamento delegato (UE) 2016/98 stabilisce le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza: poiché nella CRD sono state introdotte nuove disposizioni si è reso necessario abrogare e sostituire il Regolamento delegato (UE) 2016/98, al fine di tenere conto delle molteplici modifiche apportate.

Le modifiche, in particolare, concernono:

  • l’autorizzazione di alcune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista
  • l’istituzione di imprese madri nell’UE intermedie
  • i collegi per i gruppi guidati nell’Unione le cui filiazioni sono stabilite in paesi terzi.
  • l’esclusione delle imprese di investimento dall’ambito di applicazione della CRD, poiché la definizione del termine “ente” non comprende più le imprese di investimento, sebbene ad esse si applichino ancora alcune disposizioni della suddetta direttiva

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 stabilisce norme sul funzionamento operativo dei collegi di vigilanza: anche in questo caso, poiché i requisiti prudenziali pertinenti per i collegi delle autorità di vigilanza sono stati modificati, si è reso necessario aggiornare diverse disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

Inoltre, per favorire lo scambio agevole e tempestivo di informazioni tra i membri e gli osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza e con i collegi istituiti conformemente ad altre normative settoriali, si è altresì reso necessario stabilire processi chiari e prevedibili in un quadro operativo chiaramente descritto, seguendo modelli specifici.

Dato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione per rispecchiare le modifiche della CRD e per motivi di chiarezza e certezza del diritto, la Commissione ha ritenuto opportuno abrogare e sostituire altresì il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

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