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EMIR: sull’obbligo di conto attivo presso le CCP UE

6 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2026/305 del 29 ottobre 2025, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) con le condizioni operative, l’obbligo di rappresentatività e gli obblighi di segnalazione connessi all’obbligo del conto attivo (ovvero un conto di compensazione presso una CCP autorizzata in UE) per le controparti rilevanti.

L’obiettivo principale del regolamento – adottato sulla base della proposta di RTS ESMA alla Commissione – è garantire che le controparti siano concretamente in grado di utilizzare i conti attivi presso CCP UE, anche in presenza di improvvisi incrementi dei volumi di compensazione.

In particolare, i considerando delle RTS EMIR sull’obbligo di conto attivo chiariscono che:

  • in base all’art. 7 bis, par. 3, lett. b) e c), del Regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti devono disporre di sistemi, risorse e strutture interne adeguate per compensare rapidamente grandi volumi di derivati e per assicurare che tutte le nuove operazioni possano essere compensate nel conto attivo in qualsiasi momento
  • le controparti devono monitorare costantemente le proprie esposizioni e valutare eventuali ostacoli giuridici o operativi che possano limitare la capacità di utilizzo del conto attivo.

Sul piano della verifica operativa, il regolamento richiama l’art. 7 bis, par. 4, imponendo:

  • l’effettuazione di prove di stress annuali
  • lo svolgimento di test tecnici e funzionali sulla connettività informatica con le CCP o con i partecipanti diretti
  • la dimostrazione, verso l’autorità competente, dell’effettiva capacità di far fronte a picchi di attività.

Quanto l’obbligo di rappresentatività previsto dall’art. 7 bis, par. 3, lett. d), ESMA, ai sensi del paragrafo 8, seleziona un numero limitato di categorie di derivati e per ciascuna categoria sono definite fasce di scadenza e di dimensione delle operazioni.

La metodologia adottata mira a garantire:

  • coerenza con la struttura dei mercati
  • flessibilità rispetto agli sviluppi futuri
  • adeguata attenuazione dei rischi sistemici legati alle CCP di paesi terzi.

Per evitare distorsioni, il regolamento prevede che le controparti individuino le sottocategorie più rilevanti in base alla propria attività effettiva, senza essere obbligate a compensare prodotti marginali.

In materia di trasparenza e vigilanza, è stabilito che le controparti debbano:

  • calcolare la propria attività e le esposizioni per categoria
  • trasmettere alle autorità dati aggregati, con ripartizione per CCP
  • fornire informazioni sul numero di operazioni e sulle sottocategorie selezionate.

Ai sensi dell’art. 7 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012, le segnalazioni sono semestrali; la prima comunicazione deve coprire l’intero periodo iniziale di applicazione.

Infine, il regolamento prevede l’adozione di modelli standardizzati di reporting, al fine di assicurare uniformità, completezza ed efficacia delle comunicazioni alle autorità competenti.

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