ESMA, con Q&A 2936/2026, ha fornito chiarimenti in merito al requisito di rappresentatività delle negoziazioni ai fini della compensazione dei contratti derivati nel conto attivo, previsto dall’art. 7 bis del Regolamento EMIR.
In particolare, la norma prevede che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione e che superano una delle categorie di contratti derivati specificamente previste dal par. 6 dell’art. 7 bis debbano:
- detenere almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata
- compensare almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo.
Il paragrafo 3 prevede, per tali controparti, il dovere di assicurare la compensazione nel conto attivo di negoziazioni che siano rappresentative dei contratti derivati di cui al par. 6 dell’art. 7 bis che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell’art. 25, par. 2 quater, durante il periodo di riferimento.
Per quanto infine maggiormente interessa, si ricorda come il sottoparagrafo 5, par. 4 dell’art. 7 bis preveda che “ai fini dell’obbligo di rappresentatività da rispettare, di cui al paragrafo 3, lettera d), le controparti compensano, su base media annua, almeno cinque negoziazioni in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati e per periodo di riferimento definito conformemente al paragrafo 8, terzo comma”.
Tuttavia, prosegue la norma, “Se il numero di operazioni risultante supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte per i 12 mesi precedenti, l’obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è considerato soddisfatto se la controparte compensa almeno una negoziazione in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati per periodo di riferimento”.
Così premesso il quadro normativo, con la presente Q&A ESMA fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’esenzione di cui alla seconda parte del suddetto sottoparagrafo 5, con particolare riferimento al concetto di “metà del totale delle negoziazioni”, chiarendo se questa debba essere applicata separatamente a ciascuna classe di derivati oppure considerando complessivamente tutte le classi di derivati.
Nel farlo ESMA richiama la propria Q&A n. 2518 , con cui l’Autorità già aveva fornito i dettagli su come dovesse essere valutato il calcolo dell’esenzione del suddetto sottoparagrafo 5, paragrafo 4, art. 7 bis, dell’EMIR.
Tale Q&A n. 2518 non prevede esplicitamente che il calcolo debba essere effettuato separatamente per ciascuna classe di derivati. In particolare, il riferimento a “all subcategories taken together”, ossia tutte le sottocategorie considerate nel loro insieme, senza la specifica indicazione che il calcolo debba avvenire a livello di singola classe, porta a ritenere che la condizione di cui all’art. 7 bis, par. 4, co.5, dell’EMIR debba essere valutata su base aggregata, considerando tutte le classi nel loro insieme.

