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EMIR 3: sui requisiti di partecipazione alle controparti centrali

10 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha avviato una consultazione su una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative agli elementi da considerare quando le controparti centrali (CCP) definiscono i requisiti di partecipazione.

L’art. 37, par. 1, del Regolamento EMIR prevede che una CCP sia tenuta a stabilire, ove pertinente per tipo di prodotto compensato, le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione, su parere del comitato di rischio ai sensi dell’art. 28, par. 3: tali criteri devono essere non discriminatori, trasparenti e oggettivi, in modo da garantire un accesso equo e aperto alla CCP e garantire che i membri compensatori dispongano di risorse finanziarie e capacità operative sufficienti per adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione a una CCP.

I criteri che limitano l’accesso sono ammessi solo nella misura in cui il loro obiettivo sia quello di controllare il rischio per la CCP.

Inoltre, l’art. 37, par. 1 bis, prevede ora che una CCP possa accettare controparti non finanziarie come membri compensatori solo se tali controparti non finanziarie siano in grado di dimostrare come intendono soddisfare i requisiti di margine e i contributi al fondo di garanzia, anche in condizioni di mercato di stress; limita inoltre la fornitura di servizi di compensazione, per conto dei clienti, da parte di una controparte non finanziaria solo alle controparti non finanziarie appartenenti allo stesso gruppo di tale controparte non finanziaria.

ESMA è incaricata, ai sensi del nuovo art. 37, par. 7, del Regolamento EMIR, come modificato da EMIR 3 (Regolamento 2024/2987/UE)  di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specifichino ulteriormente gli elementi da considerare quando una CCP:

  • stabilisce i propri criteri di ammissione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del Regolamento EMIR
  • valuta la capacità delle controparti non finanziarie che agiscono in qualità di membri compensatori di soddisfare i requisiti di margine e i contributi al fondo di garanzia di cui all’art. 37, par. 1 bis, di EMIR.

Nell’elaborare il progetto di RTS sui requisiti di partecipazione alle controparti centrali, ESMA è tenuta a considerare:

  • le modalità e le specificità attraverso cui le controparti non finanziarie potrebbero accedere, o già accedono, ai servizi di compensazione, anche in qualità di membri compensatori diretti in modelli sponsorizzati
  • la necessità di facilitare un accesso diretto prudenzialmente solido delle controparti non finanziarie ai servizi e alle attività di compensazione delle CCP
  • la necessità di garantire la proporzionalità
  • la necessità di garantire un’efficace gestione dei rischi.

La consultazione è aperta sino al 05 gennaio 2026; sulla base delle risposte ricevute, ESMA preparerà la relazione finale e presenterà il progetto definitivo di RTS alla Commissione europea entro la fine del primo trimestre del 2026.

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