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Giurisprudenza

È sufficiente un patto parasociale stipulato con scrittura privata per disciplinare l’impegno a deliberare delle modifiche statutarie in una S.r.l.

6 Settembre 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Cassazione Civile, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13877 – Pres. Giancola, Rel. Dolmetta

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La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 13877 del 27 marzo 2017, ha stabilito che i patti parasociali riguardano i rapporti interindividuali fra soci e debbano perciò essere tenuti distinti dagli atti di modifica del contratto sociale, in quanto atti che attengono invece all’organizzazione societaria.

Nel caso in esame, un socio di S.r.l. aveva proposto domanda di accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto parasociale stretto con un altro socio, che aveva ad oggetto la sostituzione dell’amministratore di tale società, qualora l’amministratore unico in carica non fosse più stato in condizione di mantenere tale ufficio.

Poiché sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello hanno accolto la domanda di parte attrice, riscontrando così l’inadempimento del socio resistente che si era rifiutato di dar corso alla prescrizioni del patto parasociale, tale parte ha proposto ricorso per Cassazione, formulando una serie di motivi per denunciare i vizi della sentenza della corte territoriale.

Nell’ottica del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto valido un parasociale stipulato nella forma della scrittura privata che disciplinava la nomina di un non socio quale amministratore unico, in deroga allo statuto. Difatti, per essere valido ed esplicare pieni effetti giuridici, il patto parasociale avrebbe necessariamente dovuto rivestire la forma prevista dal contratto a cui si riferiva (nella fattispecie, la modifica statutaria richiedeva un verbale di assemblea straordinaria redatto da un notaio, quindi la forma dell’atto pubblico).

La predetta argomentazione sviluppata dal ricorrente era basata sull’assunto che il patto parasociale venisse qualificato come un contratto preliminare (il quale, ai sensi dell’art. 1351 c.c., deve rivestire la medesima forma prevista per il definitivo).

Rilevando il motivo come infondato, la Suprema Corte sottolinea che parte ricorrente non abbia indicato le ragioni che deporrebbero in favore di tale qualificazione; in tale contesto, la Cassazione svolge tuttavia un’ulteriore considerazione, sancendo il principio di separazione dei patti parasociali dall’insieme di atti modificativi dell’organizzazione aziendale (quale può appunto essere una modifica statutaria che permetta la nomina di un amministratore unico, in precedenza preclusa).

Conseguentemente, il patto parasociale adottato con scrittura privata che regoli implicitamente l’impegno a modificare lo statuto (nella misura in cui sia necessario per dare efficacia alle pattuizioni in esso contenute) non può ritenersi invalido, ma è pienamente valido e vincolante fra le parti, in ragione appunto della distinzione fra i patti parasociali e “gli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria”, quali appunto gli atti di modifica del contratto sociale.

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