Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 30 settembre 2025, il Regolamento di esecuzione(UE) 2025/1929 del 29 settembre 2025, con modalità di applicazione di e-IDAS per quanto riguarda il collegamento della data e dell’ora ai dati, e la determinazione dell’accuratezza delle fonti di misurazione del tempo, per la validazione temporale elettronica qualificata.
Collegando le informazioni su data e ora ai dati elettronici, la validazione temporale elettronica qualificata contribuisce a garantire l’accuratezza della data e dell’ora indicate e l’integrità dei documenti digitali ai quali sono vincolate la data e l’ora.
In base all’art. 42 del Regolamento e-IDAS la Commissione, con atti di esecuzione, deve stabilire un elenco di norme di riferimento, nonché specifiche e procedure applicabili:
- al collegamento della data e dell’ora ai dati
- alla determinazione dell’accuratezza delle fonti di misurazione del tempo.
La presunzione di conformità di cui all’art. 42, par. 1 bis, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (e-IDAS) si applicherà quindi solo se i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di validazioni temporali qualificate saranno conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione oggi pubblicato, che rispecchiano le prassi consolidate.
Se un prestatore di servizi fiduciari rispetterà quindi i requisiti di cui all’allegato del regolamento, gli organismi di vigilanza dovranno presumere la conformità ai pertinenti requisiti di e-IDAS e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario.