Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2530 del 16 dicembre 2025 con le modalità di applicazione del Regolamento e-IDAS sui requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che prestano servizi fiduciari qualificati.
La presunzione di conformità di cui all’art. 24, par. 5, di e-IDAS si applica solo se i servizi fiduciari qualificati sono conformi ai requisiti, alle norme di riferimento e alle specifiche stabiliti nel presente regolamento, che rispecchiano le prassi consolidate e sono ampiamente riconosciuti nei settori pertinenti: se un prestatore di servizi fiduciari li rispetta, gli organismi di vigilanza dovranno presumere la conformità ai pertinenti requisiti di e-IDAS e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario.
I prestatori di servizi fiduciari qualificati devono notificare agli organismi di vigilanza, prima di apportarle, eventuali modifiche della prestazione dei loro servizi fiduciari qualificati, affinché gli organismi di vigilanza possano imporre ai prestatori di servizi fiduciari qualificati l’adozione di misure adeguate per attenuare le potenziali ripercussioni negative delle modifiche notificate per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di e-IDAS e la concessione della qualifica.
Al fine di offrire chiarezza e orientamenti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati in merito alle modifiche che devono essere notificate agli organismi di vigilanza, il regolamento include altresì un elenco non esaustivo di tali modifiche.
Infine, per garantire che i prestatori di servizi fiduciari qualificati valutino e documentino in modo strutturale e sistematico tali rischi per l’affidabilità dei loro servizi fiduciari qualificati, gli stessi devono attuare un quadro di gestione dei rischi specifico per i servizi fiduciari qualificati da essi prestati, che deve soddisfare i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160.
La continuità dei servizi fiduciari qualificati, o l’opportuna cessazione dei servizi fiduciari qualificati laddove non sia possibile garantirne la continuità, è un elemento fondamentale per sostenere l’affidabilità dei servizi fiduciari qualificati: dei piani di cessazione sufficientemente dettagliati sono uno strumento importante per far sì che gli abbonati e le parti facenti affidamento sulla certificazione possano fare affidamento sui risultati dei servizi fiduciari qualificati in caso di cessazione dei servizi fiduciari qualificati.
I piani di cessazione:
- devono quindi contemplare sia la cessazione prevista di un servizio fiduciario qualificato, ad esempio in caso di vendita di un servizio fiduciario qualificato a un altro prestatore di servizi fiduciari qualificato, sia la cessazione imprevista, ad esempio in caso di fallimento o in altri casi di insolvenza
- devono prevedere disposizioni idonee a garantire che gli effetti della cessazione possano essere gestiti senza alcuna ripercussione negativa sulla validità o sul valore dei risultati generati dal servizio fiduciario qualificato prima della sua cessazione
- devono garantire che non si possano ottenere nuovi risultati da un servizio fiduciario qualificato cessato che non soddisfa più i pertinenti requisiti per i servizi fiduciari qualificati o i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento e-IDAS
- devono essere aggiornati
Devono inoltre essere previsti gli impatti di eventuali modifiche del prestatore di servizi fiduciari qualificato o dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati (come cambiamenti di nome, fusioni, acquisizioni, fallimenti, procedure concorsuali, amministrazione forzata, o modifiche tecniche) prima di attuarle.


