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Digital Services Act: specifiche su revisioni di piattaforme e motori di ricerca

2 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 436 del 2 febbraio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/436, che integra il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA – Digital Services Act), stabilendo norme sull’esecuzione delle revisioni per le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Il Regolamento stabilisce norme sull’esecuzione delle revisioni a norma dell’art. 37 del DSA (Digital Services Act) per quanto riguarda:

  • le fasi procedurali intese a garantire che l’organizzazione di revisione oggetto della selezione soddisfi le condizioni stabilite all’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2065
  • le fasi procedurali relative alla cooperazione e all’assistenza da parte del fornitore sottoposto a revisione durante l’esecuzione delle revisioni, compreso l’accesso alle informazioni pertinenti finalizzato all’ottenimento di prove di revisione
  • la definizione e la selezione di metodologie di revisione
  • i modelli per la relazione di revisione e la relazione di attuazione della revisione

Le revisioni indipendenti costituiscono uno strumento importante nell’ambito della vigilanza della conformità dei fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065.

Data la complessità e la particolarità delle revisioni relative alla conformità al Regolamento (UE) 2022/2065, la competenza in materia dell’organizzazione di revisione è fondamentale affinché tali revisioni siano eseguite con un livello di garanzia ragionevole e affinché siano esercitati il giudizio e lo scetticismo professionale che consentono a tale organizzazione di sapere, ad esempio, di quali informazioni necessita per eseguire le procedure di revisione o per contestare informazioni contraddittorie

Il Regolamento 2024/436, pertanto, al fine di agevolare una significativa trasparenza delle constatazioni della revisione e di fornire un formato esaustivo e comparabile per le relazioni di revisione di cui all’art. 37, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) stabilisce, sinteticamente:

  • modelli per le relazioni di tali revisori, e prevede una serie di allegati per ciascuna di esse: sebbene i modelli stabiliti richiedano relazioni esaustive, essi dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla pubblicazione delle relazioni di cui all’art. 42, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2065.
  • norme che specificano le procedure per la preparazione della revisione, nonché sulla conclusione della relazione di revisione: la conclusione di ciascuna revisione dovrebbe basarsi infatti su un livello di garanzia ragionevole ed essere «positiva», «positiva con osservazioni» o «negativa», al fine di contribuire in modo appropriato al giudizio di revisione.
  • principi metodologici, tra cui i quesiti di revisione, e ulteriori orientamenti per la selezione delle metodologie e delle prove di revisione per la valutazione della conformità a tali disposizioni, in particolare per la valutazione della conformità agli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento (UE) 2022/2065 relativamente:
    • all’esecuzione delle valutazioni del rischio
    • all’adozione di misure di attenuazione dei rischi da parte dei fornitori sottoposti a revisione
    • all’applicazione degli obblighi in materia di risposta alle crisi
    • specifiche sull’esatta revisione rispetto alla quale dovrebbe essere valutata la conformità, per evitare conflitti di interessi per l’organizzazione di revisione: sono previste quindi norme specifiche per la revisione della conformità agli artt. 45, 46 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065, in particolare al fine di garantire che le organizzazioni di revisione dispongano di tutte le informazioni necessarie per svolgere revisioni specifiche degli impegni previsti da ciascun codice di condotta e protocollo di crisi, adottati su base volontaria.
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