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Flash News

Divieto di Greenwashing: la Direttiva in Gazzetta Ufficiale UE

6 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing).

La Direttiva modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e mira dunque a proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

A tal fine, vengono aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni.

La Direttiva, in particolare, include nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (di cui all’allegato I della Direttiva 2005/29/CE e all’art. 23 cod. cons.) delle nuove pratiche riconducibili al greenwashing:

  • esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche
  • formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
  • formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell’attività;
  • asserire, in base ad una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista.

La Direttiva sul c.d. divieto di greenwashing modifica inoltre le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Viene altresì regolamentato l’uso dei marchi di sostenibilità, per cui verranno autorizzati solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

Sono inoltre vietate:

  • indicazioni infondate sulla durata
  • inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario
  • false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepirla nel diritto nazionale.

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