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Giurisprudenza

Distinzione fra privilegio e prededuzione e fenomeno della consecutio procedurarum

17 Settembre 2019

Carolina Gentile, dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724 – Pres. Didone, Rel. Pazzi

Il privilegio è una prelazione accordata in considerazione della causa del credito e consiste in una qualità del credito che, in caso di concorso con altri creditori nell’esecuzione forzata, consente una soddisfazione prioritaria.

Il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in un rapporto di accessorietà con il credito garantito, poiché ne suppone l’esistenza e lo segue.

La prededuzione – ex art. 111 comma secondo l.f. – è il diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell’attivo realizzato con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto.

La prededuzione attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.

La prededuzione attribuisce quindi una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.

Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali costituisce l’unica alternativa al venir meno della prededuzione con l’esaurirsi della procedura e consente il permanere della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell’ambito procedurale in cui è sorto e a seguito del suo esaurirsi.

La consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa e unite da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica.

La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive – in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell’unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica; ed è proprio l’unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite.

Il fenomeno della consecuzione funge, quindi, da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l’una si evolvesse nell’altra, e consente di traslare dall’una all’altra procedura la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito in cui è maturata ma anche nell’altro che alla prima sia conseguito (o negli altri che alla prima siano succeduti).


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