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Disciplina transitoria e diritto intertemporale nella riforma del processo penale

9 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della suprema Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione merito alla disciplina transitoria e di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di riforma del processo penale così come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

In particolare, evidenzia la Cassazione, il provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022, dopo l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, entrato in vigore il 31 ottobre scorso, ha aggiunto, all’art. 6, un inedito art. 99-bis al d.lgs. n. 150 per rinviarne l’entrata in vigore al 30 dicembre 2023.

Il differimento d’urgenza è giustificato dall’esecutivo «per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici» e per consentire, altresì, «un’analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi applicative uniformi ed utile a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma».

Data l’ampia portata della riforma del processo penale, la disciplina transitoria (artt. 85-97) è oggetto di disamina da parte della Cassazione anche al fine di predisporsi all’imminente fase di avvio dell’attuazione concreta del decreto e di gestione delle discendenti problematiche organizzativo-gestionali.

Per le medesime ragioni vengono analizzati i profili intertemporali connessi alle principali discipline non assistite da apposita disciplina transitoria offrendo una prima ricognizione sull’impatto delle compiute innovazioni sui fascicoli pendenti iscritti per reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma del processo penale (ovvero fino al 29 dicembre 2022).

Pertanto, la presente relazione, muovendo dalla chiara distinzione dottrinaria tra diritto transitorio e diritto intertemporale, è suddivisa in due parti:

  • una prima dedicata alle disposizioni transitorie nella riforma del processo penale propriamente dette (artt. 85-97 d.lgs. n. 150), ossia a quelle regole materiali che il legislatore delegato ha appositamente dettato – ma solo in alcuni ambiti – per “accompagnare” la transizione dal vecchio al nuovo regime di taluni specifici istituti;
  • una seconda dedicata ai profili di diritto intertemporale, affrontati in funzione sussidiaria quantomeno rispetto alle disposizioni (sostanziali e soprattutto processuali) di maggiore impatto o comunque che si profilano particolarmente problematiche, allo scopo di guidare l’attività dell’interprete nella successione di leggi nel tempo in mancanza, allo stato, di espresse indicazioni legislative di “transizione”.
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