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Disciplina del riporto delle perdite in caso di MLBO: chiarimenti AE

29 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 235 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di MLBO.

In particolare, l’operazione descritta dall’istante consiste in un’operazione straordinaria di fusione inversa a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO) rientrante, sotto il profilo civilistico, nella fattispecie regolata dall’articolo 2501-bis del codice civile.

Con l’introduzione dell’articolo 2501-bis del codice civile – che recepisce i principi contenuti nella legge delega per la riforma del diritto societario, ex articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 – il legislatore ha riconosciuto la legittimità delle operazioni di fusione attuate mediante lo sfruttamento della “leva finanziaria”, ossia mediante il ricorso all’indebitamento per finanziare l’acquisizione di un’altra società ed, in particolare, all’utilizzo delle risorse finanziarie esistenti nel patrimonio della società target.

L’operazione in esame, continua l’Agenzia, rientra effettivamente nella fattispecie di cui all’articolo 2501-bis codice civile, in quanto è stata realizzata facendo ricorso ad una società veicolo NewCo la quale ha contratto debiti bancari dedicati all’acquisizione e all’unico scopo di acquistare la società target la quale, successivamente, ha incorporato quest’ultima (c.d. fusione inversa).

In particolare, evidenzia l’Agenzia, i conferimenti a favore della società veicolo possono considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione dell’operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a “consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali” (cfr. circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

Trattasi, inoltre, di conferimenti/versamenti che si attestano ben oltre la somma di perdita fiscale/interessi passivi indeducibili/eccedenze di ACE di cui l’istante chiede il riporto: altro elemento, questo, che ne corrobora la natura funzionale all’operazione di MLBO.

Inoltre, tutte le posizioni soggettive di cui si chiede il riporto sono nate in relazione alla operazione di MLBO e, in particolare, gli interessi passivi sono relativi alle linee di finanziamento ottenute per porre in essere l’acquisto della partecipazione in una terza società, così come la base Ace, come dichiarato, sarà sterilizzata della parte non afferente l’operazione di acquisizione in senso stretto.

Pertanto, conclude l’Agenzia, in relazione alla fattispecie oggetto dell’istanza potrà essere disapplicato il comma 7 dell’articolo 172 del TUIR.

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