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Direttiva sul transfer pricing: gli emendamenti del Parlamento UE

12 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo, nella seduta del 10 aprile 2024, ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta (COM 2023-0529) di Direttiva sui prezzi di trasferimento (c.d. transfer pricing).

Si ricorda che il Parlamento, relativamente a tale atto normativo, ha un ruolo meramente consultivo, essendo la direttiva in esame oggetto di procedura legislativa speciale, ove solo il Consiglio UE è legislatore.

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione lo scorso 12 settembre, è volta ad armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento e garantire un’applicazione comune del principio di libera concorrenza all’interno dell’Unione.

Con l’espressione “prezzi di trasferimento” (transfer pricing) ci si riferisce, in ambito fiscale, alla corretta individuazione dei valori fiscali da attribuire alle operazioni tra imprese associate (ossia membri della stessa impresa multinazionale) che comportano il trasferimento di beni o servizi.

Attualmente, in assenza di un quadro normativo dell’UE, gli Stati membri si sono impegnati a seguire le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, che forniscono orientamenti anche sull’applicazione del cd. “principio di libera concorrenza”, secondo il quale i singoli membri di un gruppo di imprese multinazionali devono negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti.

Tuttavia, gli Stati membri, in materia di transfer pricing, applicano le linee guida e il principio di libera concorrenza in modo diverso e le loro legislazioni interne in materia di prezzi di trasferimento non sono del tutto allineate: ciò aumenta i rischi di doppia imposizione, ma anche di possibile trasferimento degli utili ed elusione fiscale, danneggiando il mercato interno e determinando un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita.

La proposta in esame, in estrema sintesi:

  • introduce il principio di libera concorrenza nel diritto dell’UE: secondo la definizione dell’art. 3 della proposta, il “principio di libera concorrenza” è la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti; in altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l’una dall’altra e l’esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero)
  • armonizza le norme in materia di prezzi di trasferimento: in particolare, vengono introdotte definizioni comuni di principio di libera concorrenza e di imprese associate, e vengono stabilite disposizioni in materia di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, di scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, di analisi di comparabilità, di determinazione dell’intervallo di libera concorrenza e di requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento
  • chiarisce il ruolo e lo status delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento: si tratta delle linee guida modificate nel 2022 e incluse nell’allegato I della proposta, nonché ogni loro ulteriore futura modifica approvata dall’Unione;
  • crea la possibilità di stabilire, all’interno dell’UE, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.

Rispetto alla proposta originaria, come si evince nella relazione della Commissione per i problemi economici e monetari costituita in seno al Parlamento UE, gli emendamenti proposti hanno semplificato la proposta di direttiva sul transfer pricing, al fine di allinearsi il più possibile alle più recenti linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento e fornire certezza sia ai contribuenti che agli Stati membri.

La semplificazione proposta ha anticipato l’entrata in vigore della Direttiva, poiché la maggior parte degli Stati membri ha già introdotto il principio di libera concorrenza nella legislazione nazionale.

Il Parlamento sostiene gli obiettivi sanciti dagli artt. 6 e 7, vale a dire ridurre le controversie fiscali ed evitare la doppia non imposizione mediante rettifiche al ribasso unilaterali.

Infine, riconosce i limiti significativi del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, e sostiene l’idea di eliminare gradualmente l’applicazione del principio di libera concorrenza e di introdurre invece il consolidamento a livello di gruppo e l’utilizzo di una formula di ripartizione, come mezzo per ripartire equamente gli utili tra i paesi e riconoscere la realtà operativa delle imprese multinazionali.

Vengono accolti con favore gli importanti sviluppi in questa direzione attraverso la proposta relativa al primo pilastro dell’OCSE, nota anche come convenzione multilaterale, e la proposta di direttiva BEFIT della Commissione europea, pur riconoscendo che nel frattempo è necessaria un’applicazione corretta e coerente del principio di libera concorrenza nell’UE.

A tal fine, il Parlamento ha inserito nella Direttiva una clausola di decadenza: la direttiva dovrebbe cessare di applicarsi innanzi tutto nei confronti delle società che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva BEFIT, note come gruppi BEFIT, a partire dal 2035.

Successivamente, la direttiva dovrebbe cessare di esistere per tutti i gruppi multinazionali che operano nell’UE a partire dal 2040, fatta eccezione per le loro operazioni con paesi terzi.

Il Parlamento UE, visti gli emendamenti approvati, invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’art. 293, paragrafo 2, TFUE e invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, e di consultarlo nuovamente in caso di modifiche sostanziali.

La Direttiva entrerà in vigore solo dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio, e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

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