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Direttiva Insolvency III: accordo provvisorio Consiglio – Parlamento UE

20 Novembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ed il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una direttiva UE che armonizza alcuni aspetti del diritto fallimentare, al fine di avvicinare ulteriormente le normative nazionali in materia di insolvenza (anche nota come Direttiva Insolvency III).

Attualmente infatti, gli investitori transfrontalieri devono tenere conto di fino a 27 diverse normative in materia di insolvenza quando valutano un’opportunità di investimento in un paese diverso dal proprio; inoltre, secondo il rapporto annuale di EBA del 2020, infatti, le variazioni sostanziali nelle procedure di insolvenza tra gli Stati membri si riflettono nelle differenze nei tempi medi di recupero, che vanno da 0,6 a 7 anni, e nei costi giudiziari, che vanno dallo 0% ad oltre il 10%.

La Commissione UE aveva presentato la proposta di Direttiva Insolvency III il 07 dicembre 2022, sulla quale il Consiglio UE aveva espresso la propria posizione negoziale lo scorso 29 novembre 2024.

L’accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo stabilisce norme a livello UE su una serie di aspetti chiave delle procedure di insolvenza, al fine di massimizzare il valore che i creditori possono recuperare dall’impresa insolvente e aumentare l’efficienza delle procedure di insolvenza.

Questi gli interventi più significativi:

  • azioni revocatorie: gli Stati membri dovranno applicare gli stessi standard (minimi) quando si tratterà di adottare misure per impedire ai debitori di ridurre il valore che i creditori possono ottenere a seguito dell’insolvenza di un’impresa, al fine di tutelare la massa fallimentare dall’illegittima sottrazione di beni
  • tracciamento dei beni: al fine di garantire che i creditori possano recuperare il massimo valore dalla società liquidata, il Consiglio e il Parlamento europeo auspicano che gli Stati membri designino tribunali o autorità amministrative che, su richiesta di un curatore fallimentare, possano accedere e consultare i registri nazionali centralizzati dei conti bancari, nonché i registri dei conti bancari detenuti in altri Stati membri, accessibili tramite il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (BARIS), per quanto riguarda le informazioni sui beni appartenenti alla massa fallimentare; tale requisito è accompagnato da norme sulle condizioni di accesso e sul monitoraggio delle modalità di accesso. I curatori fallimentari avranno inoltre accesso ai registri dei titolari effettivi e ad alcuni registri e banche dati nazionali
  • procedura c.d. pre-pack: in base a tale procedura, la vendita dell’azienda del debitore viene predisposta e negoziata prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza, consentendo di eseguire la vendita e di ottenere il ricavato subito dopo l’apertura della procedura formale di insolvenza, volta a liquidare un’azienda. Ciò consentirà di trasferire automaticamente i contratti essenziali per la continuazione dell’attività (ovvero i contratti esecutivi) dal debitore all’acquirente dell’azienda, senza il consenso della controparte del debitore; tuttavia, in linea con la posizione del Consiglio, la nuova direttiva UE conterrà una serie di garanzie a tutela della libertà contrattuale e garantirà che i diritti individuali e collettivi dei lavoratori previsti dal diritto sindacale e nazionale non siano pregiudicati
  • obbligo degli amministratori: la direttiva allineerà le norme nazionali relative all’obbligo degli amministratori di presentare tempestivamente istanza di insolvenza, per cui dovranno presentare la richiesta di apertura della procedura di insolvenza entro tre mesi dalla conoscenza della situazione di difficoltà finanziaria della società; in linea con la posizione del Consiglio, uno Stato membro può prevedere che l’obbligo di presentare istanza di insolvenza sia sospeso qualora un amministratore adotti altre misure per evitare danni ai creditori di una società e garantire un livello di tutela dei creditori equivalente a quello previsto dall’obbligo di presentare istanza di insolvenza
  • comitato dei creditori: in determinate circostanze, i comitati dei creditori dovranno essere istituiti in tutti gli Stati membri; la direttiva armonizza alcune caratteristiche del comitato dei creditori tra gli Stati UE, come la sua composizione, i metodi di lavoro e la responsabilità personale dei suoi membri. Il comitato dei creditori può contribuire a una distribuzione prevedibile ed equa del valore recuperato tra i creditori, e garantisce il coinvolgimento di singoli creditori che, altrimenti, spesso a causa di risorse limitate o di scarsa prossimità geografica, potrebbero non partecipare alla procedura. Gli Stati membri hanno comunque la possibilità di limitare l’istituzione del comitato dei creditori alle grandi imprese
  • trasparenza delle procedure nazionali di insolvenza: al fine di ridurre gli ostacoli agli investimenti in un altro Stato membro, i paesi dell’UE saranno tenuti a redigere una scheda informativa con informazioni pratiche sulle principali caratteristiche del loro diritto fallimentare nazionale; tale scheda sarà disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica in inglese, francese e tedesco, oltre che nella lingua originale (se diversa).

L’accordo tra la presidenza danese dell’UE e i negoziatori del Parlamento europeo sulla Direttiva Insolvency III dovrà essere confermato da entrambe le istituzioni e quindi adottato formalmente: gli Stati membri avranno quindi due anni e nove mesi per recepirla nel diritto nazionale.

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