La Commissione europea ha presentato nuove linee guida per supportare gli Stati membri nel rafforzamento della resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l’UE, ed attuare la Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza delle entità critiche (Direttiva CER).
Le minacce alle infrastrutture critiche, comprese le minacce ibride come il sabotaggio e le attività informatiche dolose, rappresentano infatti una delle principali preoccupazioni nell’UE, in particolare per le infrastrutture che collegano gli Stati membri.
Le linee guida, in sintesi:
- forniscono raccomandazioni e istruzioni pratiche per aiutare gli Stati membri a identificare le entità critiche in 11 settori chiave, tra cui energia, trasporti, acqua potabile e acque reflue, alimentazione, banche e infrastrutture digitali
- aiuteranno gli Stati membri ad attuare la Direttiva sulla resilienza delle entità critiche, al fine di:
- sviluppare strategie nazionali
- condurre valutazioni periodiche dei rischi
- identificare le entità critiche, che devono quindi adottare misure tecniche, di sicurezza e organizzative per garantire la propria resilienza.
Si ricorda che la Direttiva CER, in particolare:
- mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, siano forniti senza ostacoli nel mercato interno
- rafforza la resilienza delle entità critiche che forniscono tali servizi
- crea un quadro generale di resilienza delle entità critiche rispetto a tutti i pericoli (naturali e provocati dall’uomo, accidentali o intenzionali).
La Commissione è stata incaricata di elaborare raccomandazioni, linee guida non vincolanti e un modello di rendicontazione comune volontario per supportare gli Stati membri nell’adempimento di alcuni degli obblighi previsti dalla Direttiva.
Nello specifico, le linee guida presentate danno attuazione:
- all’art. 5, par. 5, della Direttiva, relativo all’elaborazione di un modello per la fornitura di determinate informazioni alla Commissione
- all’art. 6, par. 6, relativo all’elaborazione di raccomandazioni e orientamenti per aiutare gli Stati membri nell’individuazione delle entità critiche
- all’art. 7, par. 3, relativo all’adozione di orientamenti per agevolare l’applicazione dei criteri per determinare la significatività di un effetto destabilizzante, tenendo conto delle informazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’art. 7, par. 2, della direttiva.