I principi di neutralità fiscale e di efficacia del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro neghi al destinatario di una cessione il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte quando, per una medesima cessione, l’imposta sul valore aggiunto è riscossa una prima volta presso il cedente, che l’ha indicata nella fattura da lui emessa, e una seconda volta dall’acquirente nei casi in cui la normativa nazionale non prevede la possibilità di rettificare l’imposta sul valore aggiunto una volta emessa la decisione in esito al procedimento di accertamento dell’imposta.