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Digital Services Act: modelli e termini per le relazioni di trasparenza

5 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 del 4 novembre 2024, che stabilisce modelli e termini per l’adempimento agli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme online, a norma del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, così come per consentire l’elaborazione di relazioni esaustive e comparabili, si sono stabiliti modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni che i prestatori di servizi intermediari devono pubblicare a norma dell’art. 15, paragrafo 1, dell’art. 24, paragrafo 1, e dell’art. 42, paragrafo 2, del Digital Services Act.

Il Digital Services Act delinea infatti diversi obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online e i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, che sono proporzionati al loro tipo e alle loro dimensioni; l’art. 15, paragrafo 2, esenta inoltre dall’obbligo in materia di relazioni di trasparenza di cui all’art. 15, paragrafo 1, i prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell’art. 33 del Regolamento.

Al fine di consentire un controllo efficace delle decisioni di moderazione dei contenuti, i prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzeranno quindi dal 1° luglio 2025 i modelli e le istruzioni di cui agli allegati I e II del Regolamento, nell’adempiere i loro obblighi in materia di relazioni di trasparenza a norma del Digital Services Act.

Il periodo di comunicazione annuale per i prestatori di servizi intermediari e di servizi di memorizzazione di informazioni e per i fornitori di piattaforme online è compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le loro relazioni di trasparenza almeno ogni sei mesi, coprendo rispettivamente i periodi compresi tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovranno mettere a disposizione del pubblico le relazioni di trasparenza al più tardi entro due mesi dalla data di conclusione di ciascun periodo di comunicazione.

Le relazioni di trasparenza dovranno quindi essere conservate per almeno cinque anni dopo la loro pubblicazione e restare a disposizione del pubblico per l’intera durata del periodo di conservazione.

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