WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Dichiarazione di compensazione del credito: rinuncia implicita alla prescrizione?

22 Gennaio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. IX, 11 dicembre 2025, causa C‑767/24 – Kuszycka – Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza dell’11 dicembre 2025 (Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo), si è pronunciata sulla valenza della dichiarazione di compensazione quale rinuncia implicita alla prescrizione dello stesso credito da parte del consumatore, in una vertenza inerente l’asserita nullità di un mutuo ipotecario per la presenza di clausole abusive. 

La Corte, in particolare, si è pronunciata sulla portata dell’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ai sensi del quale “Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.

Il caso vedeva una cittadina polacca stipulare con una banca, nell’ottobre 2006, un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi finalizzato all’acquisto di un immobile.

L’importo del mutuo era espresso in franchi svizzeri, ma si prevedeva il rimborso delle rate in zloty polacchi, il cui importo era determinato applicando il tasso di cambio per la vendita del franco svizzero pubblicato nella tabella dei tassi di cambio della banca alla data di pagamento delle rate.

Undici anni dopo, nell’ottobre 2017, la mutuataria presentava alla banca una domanda di composizione bonaria, chiedendo il rimborso delle somme che la stessa riteneva di aver indebitamente versato a causa della presenza di clausole abusive nel contratto.

A sua volta, nel dicembre 2021, la banca agiva in giudizio chiedendo la condanna della cliente al rimborso del capitale del mutuo, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale: secondo la banca, infatti, la presenza di clausole abusive invalidava l’intero contratto, con la conseguenza che la cliente era tenuta a rimborsare il capitale prestato.

Nel proprio controricorso, la cliente chiedeva il rigetto delle pretese della banca, sollevando un’eccezione di prescrizione del credito, e, al contempo, presentava una dichiarazione di compensazione, facendo valere propri crediti nei confronti della banca.

Il giudice polacco accertava la nullità del mutuo nonché l’intervenuta prescrizione del credito della banca. Tuttavia, esso rilevava come, secondo una certa giurisprudenza nazionale, la presentazione di una dichiarazione di compensazione – quale quella formulata dalla cliente – comporti la rinuncia all’eccezione di prescrizione: infatti, una parte che presenta una dichiarazione di compensazione riconosce, per ciò stesso, l’esistenza e l’esigibilità del credito controverso e manifesta la volontà di adempierlo, rinunciando così a far valere la prescrizione.

Il giudice nazionale, quindi, ha interrogato la Corte di giustizia dell’Unione sulla compatibilità di tale orientamento giurisprudenziale con l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, sopra richiamato.

Secondo i giudici comunitari, “nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un consumatore e un istituto bancario, sulla base del rilievo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale lo stesso contratto non può sussistere”, l’art. 7, par. 1, della direttiva “osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la presentazione, da parte di tale consumatore, di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello di detto istituto bancario comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito fatto valere dallo stesso istituto”.

Infatti, a detta della Corte, “subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione da qualsiasi dichiarazione di compensazione equivale, in realtà, a limitare la possibilità per il consumatore di esercitare un diritto procedurale previsto dalla normativa nazionale, vale a dire quello consistente nel far valere un credito reciproco derivante dall’annullamento del contratto di mutuo”.

A ciò si aggiunga che il sistema di tutela del consumatore contro le clausole abusive nonché contro le conseguenze pregiudizievoli provocate dall’annullamento integrale del contratto non troverebbe applicazione laddove il consumatore vi si opponga. Orbene, sempre secondo i giudici comunitari,  “una rinuncia all’eccezione di prescrizione non può essere presunta sul solo fondamento di una giurisprudenza nazionale che consideri un atto procedurale, quale una dichiarazione di compensazione, una manifestazione di volontà implicita di rinunciare a tale eccezione, senza verificare che il consumatore abbia espresso una volontà libera e informata a tal fine”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01

Iscriviti alla nostra Newsletter