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IVA

Detrazione e rivalsa dell’Iva pagata a seguito di accertamento definitivo: i chiarimenti Agenzia delle Entrate

18 Dicembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Circolare N. 35/E del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, relativamente alla possibilità di avvalersi della detrazione e rivalsa dell’Iva pagata a seguito di accertamento definitivo.

Sul punto si ricorda come la nuova formulazione dell’articolo 93 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (cosiddetto “Decreto liberalizzazioni”), come modificato dal settimo comma dell’articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in vigore dal 24 gennaio 2012, prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Con la presente Circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire una guida pratica che risponda alle richieste di chiarimento dei contribuenti su alcuni aspetti operativi legati a questa possibilità introdotta dal Decreto liberalizzazioni.

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