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Derivati OTC: RTS su obblighi di trasparenza pre e post negoziazione

23 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 23 ottobre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1763, del 13 luglio 2026, che integra il quadro attuativo del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), come riformato dal Regolamento (UE) 2024/791, introducendo le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione per i derivati e per i sistemi consolidati di pubblicazione sui derivati OTC (Consolidated Tape Provider – CTP).

La necessità dell’intervento sorge dall’esigenza di sostituire i pregressi regimi discrezionali con un sistema armonizzato, fondato su soglie dimensionali statiche, e di garantire l’integrità dei dati di mercato, prevenendo asimmetrie informative ed oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori di settore.

In tal senso, si adegua in modo coordinato la disciplina secondaria di tre regolamenti delegati:

  • il Regolamento delegato (UE) 2017/583, introducendo soglie di dimensione elevata (Large in Scale – LIS) per la pre-negoziazione e soglie dimensionali statiche per la pubblicazione differita post-negoziazione (medie, grandi e molto grandi dimensioni) per tassi di interesse, credit default swap, merci e derivati azionari, sopprimendo le competenze discrezionali delle Autorità nazionali
  • il Regolamento delegato (UE) 2017/2194, allineando i criteri applicativi degli ordini a pacchetto (package orders) alle nuove sottoclassi di derivati Over The Counter (OTC) soggette agli obblighi di trasparenza ex art. 8 bis par. 2 del MiFIR
  • il Regolamento delegato (UE) 2025/1155, specificando i dati di input e di output del CTP sui derivati OTC ed escludendo gli exchange-traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dal CTP per le obbligazioni, trattandosi di strumenti assimilabili ad azioni ed Exchange-Traded Funds (ETF).

Infine, il regolamento reca la rettifica dell’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2017/587, ripristinando il par. 6 in materia di operazioni uniche per le imprese di investimento.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1763 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° marzo 2027.

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