WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Derivati: non serve la sottoscrizione della banca, anche ai fini della validità della clausola compromissoria

9 Settembre 2015

Cassazione Civile, Sez. VI, 07 settembre 2015, n. 17740

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 17740 del 07 settembre 2015 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale.

Con particolare riguardo al caso di specie, veniva eccepita la nullità di un contratto quadro disciplinate operazioni in derivati, e la clausola compromissoria in esso inserita, per mancanza di sottoscrizione da parte della banca.

La Cassazione, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come la mancanza di sottoscrizione in calce al contratto in cui figura apposta la clausola compromissoria deve ritenersi sopperita, oltreché dalla produzione del contratto in giudizio, dalla comunicazione ad entrambe le società degli estratti conto relativi agli addebiti da essa annotati nei rispettivi conti correnti, tra i quali pacificamente figuravano gli addebiti (che le società hanno contestato con l’atto di citazione) relativi al contratto di investimento nel prodotto finanziario derivato.

A nulla rileva il fatto che la produzione in giudizio del documento contrattuale recante la clausola compromissoria sia avvenuta dopo che le controparti avevano convenuto la banca dinanzi al giudice ordinario e non al Collegio arbitrale previsto dalla clausola stessa, così dimostrando in effetti una volontà contraria a quella manifestata in contratto. Infatti, conclude la Cassazione, la volontà della banca di dar corso al contratto, e quindi anche alla clausola compromissoria in esso inserita, risultava ormai già manifestata per iscritto alle controparti, ancorchè in forma equivalente alla materiale sottoscrizione del documento contrattuale, con la comunicazione degli estratti conto in attuazione delle obbligazioni pattuite.

La stesse considerazioni valgono anche per la mancanza di sottoscrizione specifica della clausola ex art.1341 cod.civ. da parte della banca, rilevando invece che la sottoscrizione specifica della clausola compromissoria da parte del soggetto che non l’ha predisposta  non manca.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04

Iscriviti alla nostra Newsletter