WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Derivati: l’ISDA Master Agreement non deroga la giurisdizione nazionale rispetto a controversie di natura extracontrattuale

3 Ottobre 2014

Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19675

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 18 settembre 2014, n. 19675, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono nuovamente espresse sui limiti di deroga della giurisdizione nazionale in favore di quella inglese relativamente ad una controversia sorta su contratti derivati regolati da un ISDA Master Agreement.

In particolare, seconda la tesi dell’intermediario finanziario, la clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese contenuta nel contratto quadro sarebbe di tale ampiezza da precludere alla cognizione del giudice italiano non solo la decisione delle controversie contrattuali, nascenti dagli specifici accordi, ma anche quelle extra o precontrattuali, ad esse connesse.

Sul punto le Sezioni Unite ricordano preliminarmente come, alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee quanto della stesse Sezioni Unite della Cassazione, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vadano interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vadano distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede.

In applicazione di tale principio la presente decisione, in continuità con l’orientamento già espresso con sentenza n. 2926/12, ribadisce come la formula “relating to this Agreement”, di cui all’art. 13 ISDA Master Agreement, non induca, nella sua letterale traduzione, il riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extracontrattuali, comunque collegate all’adozione contrattuale degli strumenti derivati regolati dallo stesso contratto quadro.

Piuttosto, secondo le Sezioni Unite, è sufficiente richiamare le regole ermeneutiche proprie del diritto interno, ed in particolare quelle di cui all’art. 1362, 1364 e 1370 c.c., per concludere in senso diametralmente opposto, ossia che la suddetta clausola, proprio per il suo senso letterale, estende la sua efficacia alle sole controversie attinenti al contratto, non anche a quelle di natura extracontrattuale, in relazione alle quali la giurisdizione italiana si fonda sull’art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter