Con sentenza n. 2676 del 20 ottobre 2026 la Corte d’Appello di Milano (Pres. Ondei, Rel. Cortelloni) si è pronunciata in favore del riconoscimento di una sentenza della High Court of Justice di Londra che aveva accertato la validità di alcuni contratti derivati stipulati da un ente locale italiano.
La pronuncia tocca due profili: quello relativo al concetto di ordine pubblico economico e quello legato ai limiti di valutazione cui soggiace il giudice nazionale nel riconoscimento della sentenza straniera.
Per quanto attiene il primo profilo, la Corte d’Appello riconosce come i principi che sovraintendono la finanza pubblica Locale e, in particolare, il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio per lo Stato, le Regioni e – per quanto di diretto interesse – gli Enti Locali (cfr. artt. 81, 97 e 119 Cost., come modificati da Legge Cost. 1/2012 1), siano principi fondamentali del nostro ordinamento.
Tali principi sono qualificabili come “di ordine pubblico economico”, in quanto fondamentali per il nostro ordinamento, tenuto conto delle fonti di rango costituzionale lette unitamente a quelle sovranazionali e così come interpretati dalla Corte Costituzionale (in particolare, sentenze nn. 425/2004 e 52/2010) e dalla Suprema Corte di Cassazione (in particolare, per il caso dei derivati degli enti locali, SS.UU. Civili, sentenza n. 8770 resa in data 12 maggio 2020).
La violazione manifesta di tali principi di ordine pubblico economico, prosegue la Corte d’Appello, risulta ostativa al riconoscimento, in Italia, della sentenza straniera ex art. 45, comma 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012.
Passando al secondo profilo, la Corte d’Appello di Milano ricorda come la valutazione circa la possibile violazione da parte della sentenza straniera dei principi di ordine pubblico economico va comunque condotta nei limiti della cognizione che connota il giudizio di riconoscimento.
In tal senso il giudice nazionale:
- non può rinnovare la valutazione di “merito” – che resta affidata al giudice inglese munito di giurisdizione – essendo precluso il controllo di “correttezza giuridica della soluzione adottata”;
- deve procedere al solo c.d. controllo estrinseco dell’atto (nei limiti dei motivi di appello) e limitatamente al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione e ciò in ragione della ratio sottesa al tale disciplina volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all’opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame nel merito.
Sulla base di tali principi la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che il Giudice inglese non avesse violato i principi fondamentali di ordine pubblico economico sopra indicati.
Dalla lettura della sentenza inglese, infatti, la Corte d’Appello di Milano ha accertato che, da un lato, il Giudice inglese aveva verificato che l’ente locale fosse stato adeguatamente informato sulla tipologia contrattuale che andava a sottoscrivere, sia in quanto l’operazione “non era particolarmente complicata”, sia tenuto conto delle ampie trattative fra le parti, della documentazione messa a disposizione dell’ente e della valutazione approfondita delle proposte contrattuali.
Dall’altro lato, che il Giudice inglese aveva valutato, espressamente, la natura non speculativa, ma di copertura (hedging) dei contratti derivati oggetto di controversia.
Nel farlo il Giudice inglese aveva tenuto conto della situazione di indebitamento in cui versava l’ente locale al momento di conclusione dei contratti, delle trattative intercorse con la banca e del contenuto degli accordi, oltre che della struttura degli swap e di che cosa si debba intendere per finalità di copertura e di finalità speculativa.
A tal fine, il Giudice inglese aveva analizzato la normativa italiana (la Costituzione e la disciplina prevista, a livello primario e regolamentare, per gli Enti Locali), oltre che la sentenza delle SS.UU. Civili cit., nonché la giurisprudenza di formazione successiva (nota a tale momento) e si è tenuto conto del parere degli “esperti” indicati dalle parti”.
Per completezza si ricorda come, sul limite di ordine pubblico economico internazionale alla riconoscibilità di sentenze inglesi in materia di derivati degli enti locali, la sentenza della Corte d’Appello di Milano segue la recente pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro del 6 ottobre 2026 e anticipa la fissazione della pubblica udienza alla prima sezione civile della Corte di Cassazione cui la questione è demandata (ordinanza interlocutoria del 6 luglio 2026).

