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Giurisprudenza

Derivati: ACF sulla mancata copertura dei margini di garanzia

25 Agosto 2022

Collegio ACF, 22 agosto 2022, n. 5765 – Pres. Barbuzzi, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 5765 del 22 agosto 2022, l’ACF si è espresso sul tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della irragionevolezza della chiusura di ufficio di alcune posizioni in marginazione per mancata copertura dei margini di garanzia.

Nel caso di specie, l’ACF evidenzia come le circostanze di fatto della vicenda oggetto del contendere non sono, nella sostanza, controverse.

Non è, infatti, contestato dal ricorrente né che egli abbia ricevuto, nella giornata del 13 marzo 2020, due comunicazioni di margin call, né che egli sia rimasto inerte, non assumendo alcuna iniziativa nonostante il chiaro ed inequivoco tenore delle norme che disciplinano l’operatività in marginazione e che obbligano il cliente ad assicurare, nel continuum, la copertura dei margini.

Ne consegue che la chiusura forzata delle posizioni effettuata dall’intermediario risulta conforme alle clausole contrattuali ed agli obblighi di condotta ex art. 21 TUF, che sono previsti non solo nell’interesse del cliente ma anche al fine di preservare e perseguire l’integrità ed il corretto funzionamento dei mercati.

Priva di pregio è dunque la doglianza del ricorrente, là dove lamenta la violazione degli obblighi di diligenza da parte dell’intermediario nell’esecuzione delle operazioni di chiusura delle posizioni, e segnatamente per averle eseguite a prezzi asseritamente non coerenti con le quotazioni di mercato.

Al riguardo, sottolinea l’ACF, il carattere necessitato dell’iniziativa dell’intermediario, poi conseguente all’inadempimento del cliente agli obblighi integrazione e di copertura dei margini, «impedisce di valutarla secondo il metro della diligenza professionale esigibile nell’ambito delle ordinarie situazioni di mercato», escludendo, proprio perché si tratta di iniziativa finalizzata a soddisfare un interesse (anche) collettivo, quale quello all’integrità del mercato, la possibilità di contestare violazione di obblighi di best execution (cfr. decisione del 17 febbraio 2020 n. 2244).

In ogni caso, conclude l’ACF,  si deve osservare che l’intervento dell’intermediario è stato mirato a ripristinare i margini e quasi azzerare il saldo negativo del conto, mantenendo tuttavia nei limiti del possibile le strategie poste in essere del ricorrente, sicché anche ove si volesse valutare la condotta del resistente secondo gli ordinari parametri di diligenza in relazione all’obiettivo del miglior soddisfacimento dell’interesse del cliente, quei criteri appaiono in definitiva nella specie rispettati.

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