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Giurisprudenza

Definizione transattiva e segnalazione in Centrale Rischi

1 Luglio 2025

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ABF, Collegio di Milano, 18 gennaio 2025, n. 647 – Pres. A. Tina, Rel. D.D. Abbate

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione n. 647 del 18 gennaio 2025, il Collegio di Milano dell’ABF (Pres. Tina, Rel. Abbate) si è pronunciato sulla legittima permanenza della segnalazione in Centrale Rischi dell’esposizione creditoria, nonostante la sua definizione transattiva.

In particolare, nel caso di specie, una società titolare di una esposizione assistita da garanzia pubblica ricorreva per il risarcimento del danno contro l’intermediario creditore in quanto, dopo aver inoltrato a quest’ultimo una proposta transattiva a “saldo e stralcio”, approvata dall’intermediario medesimo, la stessa esposizione permaneva segnalata in Centrale Rischi, a suo dire in modo ingiustificato, lamentando la conseguente impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti.

La società debitrice lamentava che il colpevole ritardo dell’intermediario nella definizione della proposta transattiva avesse comportato un conseguente ritardo nel pagamento delle rate previste dal finanziamento originario e la conseguente – indebita – iscrizione in Centrale Rischi, con il conseguente pregiudizio nell’accesso al credito (e, specificamente, la sottoscrizione o il rinnovo di contratti di leasing finanziari).

Pertanto, la debitrice ha domandato al Collegio di Milano di condannare l’intermediario creditore al risarcimento di una somma pari all’importo necessario per l’ipotetico acquisto di un mezzo equiparabile al veicolo oggetto del contratto di leasing in scadenza.

Il Collegio di Milano, avendo rilevato la correttezza dell’operato dell’intermediario, ha respinto il ricorso.

Anzitutto, ha stabilito che quando il credito è assistito da una garanzia rilasciata da un “Ente di Garanzia Terzo” tenuto a dare la propria approvazione, il ritardo dell’intermediario nella definizione di una proposta transattiva “a saldo e stralcio” non costituisce un inadempimento da parte di quest’ultimo.

Inoltre, richiamando la decisione n. 1317/2023 del Collegio di Coordinamento dell’ABF, il Collegio di Milano ha ribadito la correttezza delle segnalazioni in Centrale Rischi inviate dall’intermediario a carico dell’impresa debitrice.

Ciò, in quanto anche quando siano rinegoziati i termini del rapporto originario, l’intermediario deve segnalare in Centrale Rischi l’intero finanziamento, provvedendo alla riduzione periodica degli importi segnalati in corrispondenza dei pagamenti convenuti con il debitore e, all’esaurimento del piano di rientro concordato con il debitore, quella quota di finanziamento non coperta dalla transazione (e, dunque, l’importo oggetto dello “stralcio”) deve essere classificata come “sofferenza passata a perditae la relativa segnalazione deve permanere in Centrale Rischi per i successivi trentasei mesi.

Il Collegio di Milano ha, pertanto, ritenuto infondata la domanda risarcitoria dell’impresa debitrice, sia in quanto non è configurabile un diritto alla cancellazione anticipata, sia in quanto la pretesa della debitrice avrebbe, in ogni caso, i connotati del danno meramente potenziale.

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