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Definizione agevolata: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

31 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 27663/2023 del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

La definizione agevolata delle sanzioni prevista dai commi da 179 a 185 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, (di bilancio 2023) si applica alle fattispecie descritte ai seguenti punti:

  • tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs n. 218/1997, inerenti ai processi verbali di constatazione e notificati entro la data del 31 marzo 2023, nonché inerenti gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • accertamenti con adesione inerenti gli inviti al contradditorio emessi ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 11, comma 1, del DLgs. n. 218/1997, consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del DLgs. n. 218/1997, entro i termini per il ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
  • atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Perfezionamento della definizione agevolata

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero può essere perfezionata mediante il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata nel termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere corrisposte anche attraverso un un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate sono previsti gli interessi legali.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

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