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Decreto Crescita 2.0: in Gazzetta Ufficiale le ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

22 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n.194) il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. Decreto Crescita 2.0).

Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei Ministri del 04 ottobre 2012, si suddivide in 10 Sezioni che rispettivamente affrontano i seguenti temi: agenda e identità digitale; amministrazione digitale e dati di tipo aperto; agenda digitale per l’istruzione; sanità digitale; azzeramento del divario digitale e moneta elettronica; giustizia digitale; ricerca, innovazione e comunità intelligenti; assicurazioni, mutualità e mercato finanziario; misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; ulteriori misure per la crescita del paese.

L’entrata in vigore del provvedimento è stata fissata per il 20 ottobre 2012.

Di seguito si riporta per esteso il testo del nuovo Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179.

 

Sezione I
Agenda e identità digitale

Art. 1
Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell’ISTAT

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell’economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all’innovazione tecnologica e con il Ministro»;

b) il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, é disposto anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d’identità elettronica anche in relazione all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;

c) dopo il comma 3 é inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall’attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, é autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, é incrementata di 22 milioni di euro per l’anno 2013.

Art. 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. L’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, é sostituito dal seguente:

«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR). – 1. É istituita presso il Ministero dell’interno l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 é definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non é ancora avvenuto il subentro. L’ANPR é organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

3. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato – città, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 58;

b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto;

c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l’articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é inserito il seguente:

«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

7. Per l’attuazione del presente articolo é autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Art. 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall’ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall’ISTAT e dall’Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all’ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all’introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, é prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare l’indipendenza professionale dell’ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell’ISTAT anche con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l’armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l’utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, é sostituito dal seguente:

«Art. 12. – 1. É istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull’imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell’informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell’Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. La Commissione, nell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo’ formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell’ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione é sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione é composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell’Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente é eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell’ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 17.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un’apposita struttura di segreteria. 7. La partecipazione alla Commissione é gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell’ISTAT.».

Art. 4
Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, é inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). – 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, é facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

2. L’indirizzo di cui al comma 1 é inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui é prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 5
Posta elettronica certificata – indice nazionale
degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, é esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6, é inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). – 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, é istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 é realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. L’accesso all’INI-PEC é consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Sezione II
Amministrazione digitale e dati di tipo aperto

Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, dopo il comma 1, é inserito il seguente:

«1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»;

b) all’articolo 65, dopo il comma 1-bis), é inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»; c) all’articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»; d) all’articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, é aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.».

3. All’articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 é sostituito dal seguente:

«13. Il contratto é stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

5. Fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all’amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell’Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia nel settore pubblico

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 47 é sostituito dai seguenti:

«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 é inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto é immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

b) il comma 1 dell’articolo 51 é sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.».

Art. 8
Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

1. Al fine di incentivare l’uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentono l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto é consegnato sul dispositivo di comunicazione.

4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l’utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell’ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;

b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;

d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

e) la predisposizione di servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;

f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l’utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all’utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.

8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all’infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l’aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

10. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l’inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell’ambito dell’Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell’UE, le procedure amministrative correlate all’arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

a) SafeSeaNet: sistema dell’Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;

b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni.

11. L’articolo 179 del Codice della navigazione é sostituito dal seguente:

«Art. 179 (Nota di informazioni all’autorità marittima). – All’arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all’autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell’IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell’ambito dell’Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell’equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l’ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non é noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All’arrivo in porto, il comandante della nave comunica all’Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all’autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all’avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all’autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l’autorità consolare più prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall’Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L’inoltro delle dichiarazioni di cui all’articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall’osservanza dell’obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell’Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l’implementazione dell’interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l’interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net, la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell’Unione europea.

14. L’inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all’articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all’autorità doganale, all’autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all’autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all’obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell’Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell’ambiente o sanitaria.

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente decreto é soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. É abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

Art. 9
Dati di tipo aperto e inclusione digitale

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 52 é sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti é disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), é motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto é pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 9. L’Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;

b) l’articolo 68, comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L’Agenzia per l’Italia digitale puo’ stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».

2. All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, é inserita la seguente:

«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». 3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;

b) all’articolo 4:

1) al comma 4 é aggiunto in fine il seguente periodo: «L’Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;

2) il comma 5 é sostituito dal seguente:

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4 nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».

5. All’articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5, é inserito il seguente:

«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» é inserita la seguente: «accessibili,»;

e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;

f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente. La mancata pubblicazione é altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l’adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

9. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Sezione III
Agenda digitale per l’istruzione

Art. 10
Anagrafe nazionale degli studenti
e altre misure in materia scolastica

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all’estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall’immatricolazione o dall’avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall’anno solare 2012, il fascicolo dello studente é alimentato, per i dati di competenza, dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. All’attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. All’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, é inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’ Indicatore della situazione economica equivalente per l’università -ISEEU.».

8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell’ottica di limitare l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L’anagrafe nazionale degli alunni é altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia.

9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l’attuazione del comma 9, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
Libri e centri scolastici digitali

1. All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo é sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria é soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 é abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l’istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l’utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».

4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, é sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d’intesa, con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell’ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

Sezione IV
Sanità digitale

Art. 12
Fascicolo sanitario elettronico
e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) é l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

2. Il FSE é istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

3. Il FSE é alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, puo’ essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, é integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico é svolto a titolo gratuito. 10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L’attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma é svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Art. 13
Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all’80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee é integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

5. All’articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo’ essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

Sezione V
Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica

Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia], per l’anno 2013 é autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell’intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d’aiuto.

2. All’articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l’estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all’area d’azione.

4. Al comma 7 dell’articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta » é sostituita dalla seguente « quarantacinque»; b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» é sostituita dalla seguente: «quindici»; c) dopo l’ultimo periodo é aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine é ridotto a dieci giorni.».

5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, é aggiunto il seguente periodo:« Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima puo’ essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l’integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione».

6. Al comma 2 dell’articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, é aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta é sostituito da una attestazione di conformità del gestore.».

7. All’articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 é inserito il seguente:

«4-bis. L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica puo’, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso é consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione».

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci.

Tali valori devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo, invece, devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell’impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L’ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione.

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

Art. 15
Pagamenti elettronici

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», é sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2-bis ,

3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica, é disciplinata l’estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall’articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Sezione VI
Giustizia digitale

Art. 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni
e notificazioni per via telematica

1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria é costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione é redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili é effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non é possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia é consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis é aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si é resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo é autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17
Modifiche alla legge fallimentare
e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, il terzo comma é sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione é sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi é delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione é trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza é fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l’articolo 31 é inserito il seguente:

«31-bis (Comunicazioni del curatore). – Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando é omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore é tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all’articolo 33, quinto comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, é trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all’articolo 92, il primo comma é sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell’articolo seguente;

2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all’articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma é sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.»;

2) il secondo comma é sostituito dal seguente: «Il ricorso puo’ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed é formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, é trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.»;

3) al terzo comma, il numero 5) é sostituito dal seguente: «5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni é onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma é sostituito dal seguente comma: «Se é omessa l’indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;

f) all’articolo 95, il secondo comma é sostituito dal seguente:

«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza.»;

g) l’articolo 97 é sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo). – Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all’articolo 101, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;

i) all’articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;

l) all’articolo 110, il secondo comma é sostituito dal seguente:

«Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali é in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all’articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma é sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza che non puo’ essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;

2) il terzo comma é sostituito dal seguente: «Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell’udienza con le modalità di cui all’articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non é possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;

n) all’articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso é proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo é sostituito dal seguente:

«Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.»;

o) all’articolo 129, il secondo comma é sostituito dal seguente:

«Se la proposta é stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non é possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione é comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione é redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all’articolo 143, primo comma, é aggiunto il seguente periodo:

«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all’articolo 171, il secondo comma é sostituito dal seguente:

«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni é onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso é contenuto l’avvertimento di cui all’articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non é comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

r) all’articolo 172, il primo comma é sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo comma.»;

s) all’articolo 173, primo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori é eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma.»;

t) all’articolo 182, dopo il quinto comma, é aggiunto il seguente:

«Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma»;

u) all’articolo 205, secondo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione é trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione é trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed é trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

v) all’articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma é sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all’onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma é sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;

3) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;

z) all’articolo 208, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «,comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma»;

aa) l’articolo 209, primo comma, é sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.»;

bb) all’articolo 213, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma»;

cc) all’articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 22, comma 1, é sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell’imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l’accertamento del passivo.»;

b) l’articolo 22, comma 2, é sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell’onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

c) l’articolo 28, comma 5, é sostituito dal seguente: «5. L’imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa é trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

d) all’articolo 59, comma 2, il secondo periodo é sostituito dai seguenti periodi: «L’imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l’indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia é trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;

e) all’articolo 61, comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all’articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo é sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l’imprenditore, dalla comunicazione dell’avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non é stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Art. 18
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II é sostituita dalla seguente: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II é inserita la seguente sezione: «Sezione prima – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II é inserito il seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;

d) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;

c) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalità, il consumatore puo’ anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.»;

3) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»;

e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. É possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

2) dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.»;

3) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. La proposta non é ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) é soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;

4) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: «2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.»;

f) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano del consumatore»;

b) la parola: «redditi» é sostituita dalla seguente: «crediti»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «i beni e i redditi»;

b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell’accordo o del piano del consumatore»;

c) le parole: «l’attuabilità dell’accordo» sono sostituite dalle seguenti: «assicurarne l’attuabilità»;

4) il comma 4 é sostituito dal seguente comma: «4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;

g) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Deposito della proposta»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sede» é inserita la seguente «principale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono essere depositati»;

2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i beni del debitore»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore é altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo’ concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»;

h) dopo l’articolo 9 é inserito il seguente: «§ 2 Accordo di composizione della crisi»; i) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» é inserito il seguente: «, 8»;

b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1,»;

c) le parole «contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli puo’ adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono soppresse;

d) in fine é aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.»;

2) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»;

3) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.»;

4) dopo il comma 3 é inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui é stata eseguita la pubblicità del decreto.»;

5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;

6) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.»;

l) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro comunicata»;

2) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, é necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «é revocato di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;

b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti: «secondo il piano»;

c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni pubbliche»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’accordo é altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che lo ha pronunciato.».

m) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo é sostituito dai seguenti periodi:

«Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo’ essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

2) il comma 3 é sostituito dal seguente comma: «3. L’accordo omologato é obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui é stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;

3) dopo il comma 3 é inserito il seguente comma: «3-bis. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.»;

4) il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti é chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

5) al comma 5 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

n) dopo l’articolo 12 é inserito:

«§ 3 Piano del consumatore»

«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore). – 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l’articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

Art. 12-ter (Effetti dell’omologazione del piano del consumatore). – 1. Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato é obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui é stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti é chiesto al tribunale e si applica l’articolo 12, comma 4.»;

o) dopo l’articolo 12-ter é inserito il seguente: «§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore»;

p) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore,»;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «all’accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all’accordo o al piano del consumatore»;

b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice puo’, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi»;

4) al comma 4 le parole: «dell’accordo e del piano sono nulli» sono sostituite dalle parole: «dell’accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui é stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»;

5) dopo il comma 4 é aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»;

q) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;

2) dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.»;

3) al comma 2 la parola: «regolarmente» é soppressa;

4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;

5) al comma 5, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

r) dopo l’articolo 14 é inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore). – 1. La revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell’articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), é proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), é proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l’articolo 14, comma 4-bis.»;

s) dopo l’articolo 14-bis é inserita la seguente sezione:

«SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). – 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo’ chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione é proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

5. La domanda di liquidazione é inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione). – 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione é altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). – 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento é titolo esecutivo ed é posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). – 1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14-septies, con l’avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). – 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili é proposta con ricorso che contiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies (Formazione del passivo). – 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all’articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell’articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies (Liquidazione). – 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non é probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo’ sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo’ subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo’ avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all’articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). – 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività di amministrazione di cui all’articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo’ altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). – 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all’articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). – 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies (Esdebitazione). – 1. Il debitore persona fisica é ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L’esdebitazione é esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore é imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione é revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che é stato concesso ricorrendo l’ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

t) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). – 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l’iscrizione, la formazione dell’elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione é data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, é punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all’articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sezione VII
Ricerca, innovazione e comunità intelligenti

Art. 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione
e appalti precommerciali

1. All’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, é inserito il seguente:

«3-bis L’Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.».

2. I progetti di cui all’articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:

a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l’integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;

c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese.

3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l’Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d’interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:

a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all’Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;

b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell’uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, puo’ essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l’innovazione digitale-RSFID. Per l’implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’università dell’istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L’accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’università dell’istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell’economia e finanza.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l’oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese stipulate con l’Agenzia per l’Italia Digitale sono svolte dalle regioni e delle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione il comma 9.

7. Per le iniziative di cui al presente articolo, é riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012. L’utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma é effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.

8. Per le finalità dell’articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L’accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera c), é disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione che, l’Agenzia per l’Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;

c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;

d) valutazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale delle manifestazioni d’interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all’individuazione della migliore soluzione;

e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

Art. 20
Comunità intelligenti

1. L’Agenzia per l’Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l’Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2:

a) predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo;

b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull’attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12;

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. É istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da nove componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, di cui l’uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall’Unione delle province italiane e altri tre nominati dal Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e uno dall’Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

3. Il comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all’Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentiti l’Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;

b) elencazione dei protocolli d’intesa tra l’Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.

5. L’Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all’integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

6. La sottoscrizione dello Statuto é condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente.

7. Il rispetto del protocollo d’intesa, misurato dall’Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, é vincolante per l’accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l’integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali l’adattamento ai diversi contesti territoriali, l’agenzia opera in collaborazione con le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie e i comuni per la programmazione e l’attuazione delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a).

9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale, sentito il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:

a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;

b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;

c) il sistema di monitoraggio.

10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l’Agenzia:

a) promuove indirizzi operativi e strumenti d’incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;

b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l’indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;

c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti.

11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti, l’Agenzia:

a) cataloga i dati e i servizi informativi con l’obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l’accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;

b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l’elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;

c) definisce standard tecnici per l’esposizione dei dati e dei servizi telematici;

d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l’utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.

12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l’impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunità intelligenti, l’Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:

a) definisce, sentita l’ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all’andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunità intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dello schema di classificazione adottato nell’ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l’utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunità in cui risiedono;

b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell’ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati raccolti all’interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 16 del presente decreto-legge;

c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l’analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all’effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunità intelligenti;

d) individua, sentita l’ANCI, i meccanismi per l’inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti.

13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, clausole limitative dell’accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:

a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l’applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;

b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.

14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all’articolo 67 del Codice dell’amministrazione digitale confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10.

15. L’Agenzia per l’Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

16. L’inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi e fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all’innovazione tecnologica.

17. L’accessibilità dei sistemi informatici di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l’inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

18. Nelle procedure di appalto per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 é fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L’Agenzia per l’Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.

19. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: a) é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 19 e dal presente articolo, all’incarico di Direttore generale di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sezione VIII
Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

Art. 21
Misure per l’individuazione
ed il contrasto delle frodi assicurative

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l’IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall’articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l’archivio nazionale dei veicoli e con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l’Automobile Club d’Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata di cui all’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all’articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall’Ufficio centrale italiano di cui all’articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l’IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all’IVASS, per l’alimentazione dell’archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l’accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell’esercizio delle sue funzioni l’IVASS evidenzia dall’elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L’IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all’Autorità giudiziaria e alle forze di polizia.

7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela
del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, é inserito il seguente:

«Art. 170-bis (Durata del contratto). – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo’ essere stipulato per una durata superiore all’anno e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, é fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, é definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

10. Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione é consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo’ adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile é così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l’IVASS, anche mediante internet, garantisce un’adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all’interno della relazione di cui all’articolo 21, comma 2, un’esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Art. 23
Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto é istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.

2. L’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, é sostituito dal seguente:

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

3. L’articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, é sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

4. All’articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, é aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

É ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».

5. All’articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, é aggiunto il seguente comma:

«In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio é devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».

6. La rubrica dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 é sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso.».

7. All’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle società cooperative.».

8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, é adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L’articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed é diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l’ adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

10. All’articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, é soppresso il terzo periodo.

11. All’articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.

12. All’articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all’assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526 del codice civile».

Art. 24
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 1.

Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4-bis é inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

2. La Consob é l’autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

5. La Consob é l’autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell’Unione europea, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell’esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d’Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 187-octies.»;

b) all’articolo 170-bis:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d’Italia e»;

c) all’articolo 187-quinquiesdecies:

1) la rubrica é sostituita dalla seguente: «(Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d’Italia e»;

d) dopo l’articolo 193-bis é inserito il seguente:

«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). – 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 é applicabile a chi: a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; b) violi le misure adottate dall’autorità competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. É autorizzata la partecipazione italiana all’aumento generale e all’aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. La sottoscrizione dell’aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo é pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.

5. La sottoscrizione dell’aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo é pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

6. All’onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate.

Sezione IX
Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

Art. 25
Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalità, definizione e pubblicità

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero.

2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», é la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;

b) é costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non é superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non é stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione é assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

3. Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa é stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se é stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se é stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

5. Ai fini del presente decreto, l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» é una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed é in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) é amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza é valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 é autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 é autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;

b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell’anno;

c) numero di start-up innovative uscite nell’anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all’anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;

g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 é attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all’anagrafica, all’attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l’incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

12. La start-up innovativa é automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

f) elenco delle società partecipate;

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;

h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L’incubatore certificato é automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall’incubatore certificato alla data di iscrizione:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell’attività svolta;

e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;

f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;

g) indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;

h) indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start-up innovative.

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti é equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell’ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 26
Deroga al diritto societario
e riduzione degli oneri per l’avvio

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, é posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo’ deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

2. L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata puo’ creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

3. L’atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga dall’articolo 2479, comma 5, del codice civile, puo’ creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

4. Alle start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

6. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7. L’atto costitutivo delle società di cui all’articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25 comma 5 puo’ altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

8. La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione é dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Art. 27
Remunerazione con strumenti finanziari
della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

1. Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o é controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero é controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti é assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall’incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.

3. L’esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del presente decreto.

4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui é operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

Art. 28
Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro subordinato in start-up innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all’articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite.

2. Le ragioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa.

3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo’ essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, senza l’osservanza dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 puo’ essere stipulato per la durata residua massima di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all’articolo 25, comma 2, é costituita da una parte che non puo’ essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e, dall’altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni:

a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;

b) disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all’articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 32.

Art. 29
Incentivi all’investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento puo’ essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L’investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell’agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all’articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 é pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 é pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L’efficacia della disposizione del presente articolo é subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 30
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line
e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

1. All’articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.

5-decies. Per “start-up innovativa” si intende la società definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.».

2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto é inserito il seguente:

«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). – 1. É gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed é iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative é riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32.

3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 é subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob puo’ chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, puo’ altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».

3. Dopo l’articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, é inserito il seguente:

«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.».

4. All’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell’iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell’attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell’iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 o 50-quinquies.».

5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

6. In favore delle start-up innovative, di cui all’articolo 25, comma 2 e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all’articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all’articolo 35 del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2. L’Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L’Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione. L’Agenzia sviluppa iniziative per favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

8. L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

Art. 31
Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

1. La start-up innovativa non é soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro é consentito esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico puo’ avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 32
Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita, l’occupazione e l’innovazione, é istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all’articolo 25, comma 1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l’ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinate all’ISTAT, per provvedere alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto, in particolare sulla crescita, sull’occupazione, e sull’innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

6. L’ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l’impatto sulla crescita e l’occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto é presentata entro il 1° marzo 2014.

Sezione X
Ulteriori misure per la crescita del paese

Art. 33
Disposizioni per incentivare la realizzazione
di nuove infrastrutture

1. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed é accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, é riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Il credito di imposta é stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Il credito di imposta é posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l’entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l’equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, é verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo é integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l’accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d’imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo é integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina l’importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l’ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l’ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».

4. I canoni di cui all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell’autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell’infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, é autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all’anno 2020.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell’anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34
Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

1. Al comma 14 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, é prorogata al 31 dicembre 2015. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010.

2. All’articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali» sono inserite le seguenti: «e di quelle destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «d’intesa con il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l’assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Ente nazionale per l’aviazione civile é autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

4. L’Ente nazionale per l’aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 é corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

6. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei commi da 3 a 5, pari a 1 milione di euro per l’anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l’ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l’anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle altre strutture dell’ANAS che svolgono le funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,».

8. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. puo’ utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l’obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

9. Nelle more del completamento dell’iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell’ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze é autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all’uopo conservate nel conto dei residui, per l’anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

10. All’articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 6 é inserito il seguente:

«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.».

11. Gli accordi di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio é effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non é prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione dell’affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020.

16. Dopo il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, é inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.».

17. L’articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, é abrogato.

18. I commi da 13 a 15 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

19. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».

20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell’ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall’anno 2013 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013, si provvede ai sensi dell’articolo 38. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell’allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.

22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, é ridotto per l’anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall’attuazione del comma 21. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35
Desk Italia – Sportello unico
attrazione investimenti esteri

1. In attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, é istituito il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri costituisce il punto di accesso per l’investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell’investimento proveniente dall’estero, fungendo da raccordo fra le attività di promozione all’estero dell’Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall’Agenzia – ICE e le attività di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia; convoca e presiede, all’occorrenza, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, nonché di personale dell’Agenzia – ICE e dell’Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, é attuata con il regolamento di cui all’articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l’ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all’occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri.

6. Al comma 22 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole «struttura dell’Agenzia.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell’Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: « Formula, d’intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,».

Art. 36
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti
d’impresa

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d’Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera é di competenza dell’assemblea ordinaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest’ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.

3. All’articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 é sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottoscritte da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente. A tale fine si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) il comma 9 é sostituito dal seguente: “Nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 é sostituito dal seguente: “1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.»”;

c) il comma 16 é abrogato;

d) il comma 19 é sostituito dal seguente: “19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d’impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;

e) al comma 21, il quarto periodo é sostituito dal seguente: “Tale somma é proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.”;

f) il comma 24 é sostituito dal seguente: “Qualora l’emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull’utile dell’esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi, é computata in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.”;

g) dopo il comma 24 é inserito il seguente: “24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8”.

4. All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo é inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non é dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;

b) il numero 1) é soppresso;

c) alla lettera e), il secondo periodo é sostituito dal seguente:

«L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo’ essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.

6. All’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera b) é inserita la seguente: “b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all’estero dei prodotti italiani.”;

7. “Il punto 2, lettera m) dell’allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é modificato come segue:

“m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”.

8. “All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, é aggiunto infine il seguente periodo:

«Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»”.

9. Il comitato tecnico previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, é soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all’articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.

10. Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, é abrogato.

Art. 37
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione puo’ prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo «Convergenza» ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modificazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini del diritto aeronautico, l’espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia é considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attività commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità;»;

b) all’articolo 10, primo comma, il n. 5) é sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l’anno 2013, 246,72 milioni di euro per l’anno 2014, 217,82 milioni di euro per l’anno 2015, 217,67 milioni di euro per l’anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l’anno 2014, 287,82 milioni di euro per l’anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l’anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 89,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;

c) quanto a 28,4 milioni di euro nell’anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 29;

d) quanto a 145,02 milioni di euro per l’anno 2013, 145,92 milioni di euro per l’anno 2014, 137,02 milioni di euro per l’anno 2015, 76,87 milioni di euro per l’anno 2016, 970.000 euro per l’anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all’entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all’entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall’anno 2017, alle attività di cui alle lettere b), ii) e iv), del comma 1, dell’articolo 32 , del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalità ivi indicate.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio de
Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino



 

 

Allegato 1

 (previsto dall’articolo 34, comma 21)

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti).

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust).

Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).

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