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Decreto commissioni bancarie: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

22 Maggio 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 (c.d. Decreto commissioni bancarie), concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, e al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato altresì pubblicato il testo del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62.

Di seguito si riporta il testo aggiornato delle disposizioni modificate dalla presente Legge di conversione, ed in particolare:

– art. 27-bis, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), c.d. Decreto Liberalizzazioni;

– art. 117-bis, Decreto Legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia, TUB);

– art. 5-ter, comma 1, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto Liberalizzazioni;

– art. 23, comma 1, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), c.d. Decreto Salva Italia;

– art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 27-bis Decreto Liberalizzazioni

(Nullità di clausole nei contratti bancari)

1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.

1-bis. É costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula eventuali proposte in un “Dossier sul credito” che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Art. 117-bis TUB

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

Art. 5-ter Decreto Liberalizzazioni

(Rating di legalità delle imprese)

1. Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato é attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

Art. 23 Decreto Salva Italia

(Riduzione dei costi di funzionamento delle

Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità

indipendenti e delle Province)

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:

a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni é ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni é ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità é ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;

b) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture é ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;

c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas é ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato é ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

e) della Commissione nazionale per la società e la borsa é ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo é ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;

g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione é ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche é ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali é ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

Art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249

3. Sono organi dell’Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione é organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio é costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all’elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l’Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all’art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell’Autorità é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell’Autorità é previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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