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DDL conti correnti: approvato l’obbligo a contrarre della banca

24 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il testo unificato della duplice proposta di legge C. 1091-1240-A (anche noto come DDL conti correnti), volta ad introdurre al codice civile l’art. 1857-bis e a modificare l’art. 33 del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Il duplice disegno di legge aveva infatti ottenuto il previo parere favorevole:

  • della Commissione permanente affari costituzionali, la quale non ha rilevato contrasti con l’art. 41 della Costituzione, che tutela l’autonomia negoziale – sulla quale l’obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica: alla luce della sentenza della Corte Cost. 279/2006, la sfera di autonomia privata, nell’ambito della libertà di iniziativa economica,non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta” e che la sua compressione non è quindi costituzionalmente illegittima quando preordinata a soddisfare contestualmente una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti
  • della Commissione permanente giustizia
  • della Commissione permanente attività produttive, commercio e turismo: quest’ultima, tuttavia, ha posto parere favorevole, ma con una specifica osservazione, ovvero di valutare l’opportunità di richiedere il parere della BCE sul provvedimento, che disciplina profili afferenti i conti correnti bancari, riconducibili alle competenze della BCE; l’art. 127, par. 4, e l’art. 282, par. 5, del TFUE richiedono infatti la previa consultazione della BCE, da parte delle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze e tale previsione è ribadita dall’art. 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali.

Si ricorda che la proposta di legge (DDL conti correnti) si compone di un unico articolo, che:

  • introduce l’art. 1857-bis C.c., rubricato “Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente”, che prescrive, in capo alla banca:
    • l’obbligo di apertura di un conto corrente (“la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda“)
    • l’impossibilità di recedere prima della scadenza del termine dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato, in presenza di un saldo attivo per il cliente (“La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma”)

Il DDL conti correnti, in ogni caso:

    • fa salve le previsioni nazionali ed UE in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all’obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso  (“Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo“)
    • introduce un obbligo per le banche di:
      • comunicare alla controparte l’eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo (“La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente“)
      • fornire le motivazioni del diniego per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente (“[…] motivandolo per iscritto“).
  • abroga la lettera a) dell’art. 33, c. 3, del Codice del consumo: tale articolo, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore (comma 2, lett. h), ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la possibilità per il professionista di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, a condizione che effettui un’immediata comunicazione al consumatore.
    Tale abrogazione assoggetta la clausola che prevede il diritto di recesso delle banche nei contratti a tempo indeterminato alla presunzione legale di vessatorietà, come per i rapporti non finanziari: la banca, in sostanza, potrebbe quindi sciogliersi dal contratto solo in presenza di una giusta causa.

Il testo del disegno di legge unificato passa quindi ora all’esame del Senato.

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