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Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della locazione finanziaria

2 Febbraio 2016

Sido Bonfatti, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Modena e Reggio Emilia

1. Premessa. Le innovazioni normative in materia di “leasing abitativo giovanile”.

La recente “legge di stabilità” (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto disposizioni in materia di “leasing abitativo giovanile” per favorire l’accesso alla “prima casa” (intendendo per tale l’immobile “da adibire ad abitazione principale” da parte di soggetti “che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa”) da parte dei “giovani” (intendendo per tali persone “di età inferiore ai 35 anni”)[1] in condizioni economiche non agiate (intendendo per tali la disponibilità di un reddito complessivo – si suppone annuo – “non superiore a 55.000,00 euro”), tali pertanto da ostacolare l’accesso alla casa di abitazione principale nonostante il ricorso al classico contratto di mutuo ipotecario [2].

Nello stesso tempo, peraltro, la “legge di stabilità” ha dettato anche norme in materia di “contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale”, che indubbiamente possono concorrere a favorire l’accesso alla “prima casa” anche da parte dei “giovani” che si trovino in condizioni non agiate: ma non soltanto da parte di costoro, perché l’applicazione di tale secondo ordine di disposizioni non è condizionata né all’età, né alle condizioni economiche dell’interessato all’acquisto immobiliare – ferma restando (ma soltanto) la destinazione dell’immobile in questione ad “abitazione principale” del soggetto candidato all’acquisto – .

Trattandosi di immobile da destinare ad “abitazione” (principale), gli utilizzatori saranno necessariamente rappresentati da persone fisiche: ma non necessariamente giovani e/o “indigenti”, e tanto meno (necessariamente) “consumatori”[3] – con conseguente , tendenziale esclusione della applicazione ai contratti di locazione finanziaria de quibus della disciplina del Codice del consumo e del credito al consumo – [4].

Si è pertanto partiti dal leasing abitativo “giovanile” (incentivato attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, nonché di agevolazioni per così dire “civilistiche”) al leasing abitativo tout court (purché rivolto all’acquisto della “prima casa”), che in quanto stipulato da soggetti non “giovani” e/o non “indigenti”, non potrà godere delle agevolazioni fiscali, ma potrà comunque avvalersi di quelle “civilistiche”.

È allora evidente che la prima domanda che si pone è rappresentata dalla attitudine di tali disposizioni innovative ad essere applicate, per analogia, anche ai contratti di leasing volti a finanziare l’acquisto di un immobile abitativo ma non destinato ad essere adibito ad “abitazione principale”; oppure a finanziare l’acquisto di un immobile ad uso non abitativo, magari destinato a “costituire la sede principale dell’attività” dell’acquirente [5]; od ancora a finanziare l’acquisto di qualsiasi bene, mobile o immobile che sia. Ed è intuitivo che mentre il ricorso all’analogia potrà trovare degli ostacoli in funzione della estensione delle agevolazioni fiscali a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla “legge di stabilità”, per le agevolazioni “civilistiche” la opzione favorevole all’applicazione analogica od estensiva potrebbe incontrare maggiore consenso.

Ad un breve esame delle innovazioni normative così introdotte ed al richiamato interrogativo da esse suscitato sono dedicate le pagine seguenti.

2. Le agevolazioni fiscali del leasing abitativo giovanile.

Alle condizioni di età e di reddito sopra riferite – con la precisazione che, come detto, se ricorre soltanto il presupposto economico le agevolazioni sono ridotte alla metà – l’acquisto dell’immobile (già ultimato o anche da costruire) da destinare ad abitazione principale tramite il contratto di locazione finanziaria [6] è agevolato sotto i seguenti profili:

la possibilità di operare una detrazione del 19% sui canoni di leasing ed i relativi accessori, per un importo non superiore a 8.000,00 euro, e sul prezzo di “riscatto” dell’immobile, per un importo non superiore a 20.000,00 euro;

applicazione delle imposte indirette (ipotecarie e catastali) in misura fissa all’atto del “riscatto” e imposta di registro dell’1,5% in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria;

applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento in favore degli intermediari finanziari; imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (ma se l’acquisto dell’intermediario finanziario è effettuato dall’impresa costruttrice, e quindi soggetto ad i.v.a., anche l’imposta di registro ipotecaria e catastale è applicata in misura fissa).

3. Le agevolazioni “civilistiche” del leasing abitativo. A) la definizione del “contratto di locazione finanziaria”.

Nell’introdurre le innovazioni comportanti agevolazioni “civilistiche” all’utilizzo del leasing in funzione di accesso alla “prima casa” – ma da parte, come detto, di chiunque: “giovane” o meno “consumatore” o non, “indigente” o meno –, il comma 76 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 definisce il “contratto di locazione finanziaria” (o, per lo meno, quel contratto di locazione finanziaria che abbia ad oggetto un “immobile da adibire ad abitazione principale”), individuandone la causa nella assunzione da parte di un intermediario finanziario abilitato [7] dell’obbligazione “ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito”.

È dunque attribuita al leasing (o per lo meno a questo genere di leasing) una natura prettamente finanziaria. La causa del contratto è rappresentata dalla assunzione dell’obbligazione, da parte del concedente, di sostenere in luogo dell’utilizzatore i costi per il conseguimento del godimento (e poi, eventualmente, della proprietà) di un bene (nel caso di specie, un immobile da adibire ad abitazione principale) che:

non è di proprietà del concedente (ma deve essere acquistato da un terzo, oppure essere fatto costruire da un terzo); e

è individuato “su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore”, quindi anche per questo verso è estraneo al “magazzino” del concedente; e infine

vede come soggetto concedente soltanto un intermediario finanziario, come tale estraneo al mondo dell’imprenditoria industriale “produttiva” (e anche “commerciale”, nel senso dell’esercizio dell’attività di intermediazione di determinate categorie di beni o di merci).

In tale modo si rivela netta la scelta della esclusione del modello contrattuale della “vendita”, compreso quello della “vendita a rate”. Il contratto di leasing (o per lo meno questo contratto di leasing) non è funzionale a favorire la commercializzazione dei beni prodotti dal concedente (o intermediati abitualmente dallo stesso), con la concessione di una dilazione (le rate) nel pagamento del prezzo: ma è funzionale – piuttosto – a sostenere finanziariamente il soggetto interessato all’acquisizione del godimento (e poi, eventualmente, della proprietà) di un bene posseduto (o costruendo) da terzi, allorchè l’utilizzatore non disponga dei mezzi finanziari necessari.

Di qui, la disciplina speciale del contratto, che non riproduce quella della “vendita a rate” ma adatta al caso di specie – piuttosto – la disciplina del mutuo.

4. Segue. B) La “esenzione” dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. per gli atti di“acquisto” dell’immobile

L’art. 1, comma 77, della legge n. 208/2015 afferma che “all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l’art. 67, terzo comma, lettera a) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

La norma richiamata introduce una ipotesi di “esenzione” dalla azione revocatoria, costituita da “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”.

Gli atti “esentati” sono quindi rappresentati da “pagamenti”: e nel contesto del contratto di locazione finanziaria (in generale, e nello specifico con riguardo al leasing di immobile da adibire ad uso abitativo) i “pagamenti” concepibili sono:

il pagamento del prezzo da parte dell’Istituto concedente, in favore del venditore dell’immobile; e

il pagamento dei canoni di leasing (ed eventualmente del “riscatto” finale) da parte dell’utilizzatore.

In questi termini, peraltro, non è dato comprendere la ratio delle disposizioni agevolative, in quanto:

non si comprende la ragione della protezione che sarebbe assegnata al venditore, contro il rischio del fallimento (rectius: della liquidazione coatta amministrativa) dell’intermediario finanziario acquirente-concedente (che potrebbe generare la promuovibilità di una azione revocatoria nei confronti del “pagamento” effettuato al venditore); e

sfugge anche la ratio della seconda possibile esenzione, stante che nel contratto de quo gli utilizzatori sono necessariamente persone fisiche, e l’ipotesi del loro repentino assoggettamento a fallimento sarebbe circoscritta ai casi di utilizzatore – imprenditore individuale (in stato di insolvenza);- ovvero al caso di utilizzatori – soci di società di persone (in stato di insolvenza), come tali dichiarabili fallibili per “estensione”, in caso di repentino fallimento della società (cfr. art. 147 l. fall.).

Peraltro il comma 77 dell’art. 1 l. n. 208/2015 fa riferimento alla protezione dello “acquisto”: che rappresenta un atto antitetico ai “pagamenti”, e nel caso di specie sarebbe rappresentato dall’atto con il quale il concedente consegue la proprietà dell’immobile oggetto del successivo contratto di locazione finanziaria, e che risulterebbe “protetto” in ipotesi di fallimento del venditore.

In tale prospettive la ratio della norma sarebbe facilmente individuabile nella funzione di tenere indenne dal rischio revocatorio l’intermediario finanziario che avesse acquistato un’immobile per farne oggetto di un contratto di locazione finanziaria con un utilizzatore finale, per la ragione che:

l’immobile è acquistato (o costruito) “su scelta” dell’utilizzatore (e non dell’intermediario finanziario): e

tutti i rischi” della scelta dell’immobile (e quindi anche del venditore) sono attribuiti, come visto, all’utilizzatore.

Si deve allora concludere che il riferimento contenuto nel comma 77 dell’art. 1 l. n. 208/2015 debba essere inteso come rivolto a rendere applicabile la lettera c) del terzo comma dell’art. 67 l. fall. e non la lettera a) -, la quale per l’appunto prevede ipotesi di “esenzione” dall’azione revocatoria degli acquisti di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente …”. In questo modo, l’acquisto della abitazione è sottratto al rischio della revocatoria resa possibile dall’eventuale fallimento del venditore tanto in caso di (i) “vendita” immediata (art. 67, co. 3, lett. c) -, nonché di (ii) “preliminare di vendita” – art. 67, co. 3, lett. c) -; quanto in caso di (iii) leasing immobiliare “sul “costruito” – art. 1, co 77, l. n. 208/2015 -, nonché di (iv) leasing immobiliare “costruendo” – art. 1, co. 77, l. n. 208/2015 – .

5. Segue.  La disciplina della risoluzione del contratto

Il comma 78 dell’art. 1 l.n. 208/2015 afferma che “in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e di ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore”.

La norma riproduce sostanzialmente il disposto dall’art. 72-quater l. fall., che in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing da parte dell’utilizzatore a causa del suo assoggettamento a fallimento, prevede il diritto dell’Istituto concedente di ottenere la restituzione del “bene” e di trattenere dalla somma ricavata “dalla vendita o da altra collocazione ……. avvenuta a valori di mercato” quanto ancora vantato verso l’utilizzatore a titolo di credito residuo in linea capitale”.[8]

6. Segue. La disciplina della “moratoria” del leasing immobiliare abitativo

Il comma 79 dell’art. 1 l. n. 208/2015 attribuisce all’utilizzatore (di quel contratto di locazione finanziaria disciplinato dal comma 76 della stessa norma) il diritto di ottenere una “moratoria” del pagamento dei canoni di leasing, allorché, alternativamente:

sia intervenuta la cessazione “incolpevole” e “involontaria” del rapporto di lavoro subordinato (9); oppure

sia intervenuta la cessazione “incolpevole” e “involontaria” del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (10).

In tali fattispecie l’utilizzatore ha diritto di ottenere la sospensione all’obbligo di pagamento dei canoni di leasing per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, con conseguente proroga della durata del contratto per un periodo corrispondente. Al termine della sospensione, ove le parti non abbiano pattuito “la rinegoziazione delle condizioni del contratto” di leasing, il pagamento dei canoni riprende secondo l’originario “ammortamento”, senza che sia applicabile alcuna commissione o spesa di istruttoria, e senza che sia consentita la richiesta di garanzie aggiuntive. In caso di mancata ripresa della corresponsione dei canoni di leasing dopo la scadenza del periodo di sospensione rimane applicabile la disciplina speciale della risoluzione del contratto dettata dal già esaminato comma 78 (cfr. comma 80 dell’art. 1 l. n. 208/2015).

In tutti i casi “per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del Codice di procedura civile” (comma 81 dell’art. 1 l. n. 208/2015).

7. Conclusioni. Il problema della applicabilità della disciplina del leasing abitativo giovanile a tutti i contratti di leasing.

Come detto, la introduzione di (pillole di) una disciplina tipica del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto immobili da destinare ad abitazione principale pone immediatamente il quesito della sua applicabilità ai corrispondenti contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da destinare a scopi diversi – con particolare riguardo a destinazioni funzionali all’esercizio di attività d’impresa- , o più in generale di beni diversi dall’immobile.

Per ciò che concerne la causa del nuovo contratto di locazione finanziaria, individuabile – come detto – nel finanziamento da parte di un intermediario finanziario abilitato del conseguimento del godimento e, in prospettiva, dell’acquisto della proprietà di un bene (immobile, ad uso abitativo) scelto dall’utilizzatore ed acquisito dallo stesso a suo esclusivo rischio, non v’è ragione per escludere la individuazione (rectius: la conferma) di analoga natura in ogni altro contratto di leasing posto in essere da una banca o da un intermediario finanziario non bancario, quale che sia la tipologia del “bene” finanziato.

E’ comune a qualsiasi leasing posto in essere ad un intermediario finanziario, infatti, la caratteristica di non svolgere una funzione strumentale alla commercializzazione di beni prodotti dal concedente (come sarebbe per il leasing funzionale a favorire l’acquisto del “magazzino” di un determinato produttore), bensì di assolvere il compito di finanziare l’acquisto di beni prodotti da terzi, della più svariata tipologia (dall’autovettura al forno ceramico, dall’elaboratore elettronico al capannone industriale).

A questa stregua, la estendibilità ad ogni genere di leasing – che sia stipulato con un intermediario finanziario – della disciplina speciale introdotta per la risoluzione del contratto di locazione finanziaria degli immobili ad uso abitativo, in luogo della disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, e tanto più della disciplina speciale della “vendita a rate” (art. 1526 cod. civ.), si giustifica con la considerazione della individuata causa (speciale) finanziaria del leasing (stipulato con un intermediario finanziario).

Con particolare riguardo alla disciplina della “vendita a rate”, il paragone con il contratto di leasing, per ciò che concerne la disciplina della risoluzione del contratto, è semplicemente improponibile, per la impossibilità di paragonare gli effetti della restituzione del bene al venditore agli effetti della restituzione del bene all’intermediario finanziario – concedente.

La “vendita a rate” funzionale a sostenere la commercializzazione dei prodotti del venditore concerne lo stesso genere (o gli stessi generi) di bene fabbricati dallo stesso, fenomeno che consente (e comunque certamente rende possibile) la organizzazione di una rete di commercializzazione anche del c.d. “usato”, cioè dei prodotti ritirati per qualsiasi motivo (di norma: il mancato pagamento dell’intero prezzo) da singoli clienti.

Ciò dà ragione della previsione dell’art. 1526 cod. civ., che in caso di risoluzione della “vendita a rate” dispone la restituzione degli acconti al compratore inadempiente, al netto dello “equo compenso” connesso all’utilizzo del bene medio tempore, sull’evidente presupposto della possibilità del venditore di cedere nuovamente il bene ad altri Clienti, sia pure deprezzato in considerazione dell’uso fattone dall’originario compratore.

Nell’ipotesi di concessione in godimento di un bene da parte di un intermediario finanziario attraverso il contratto di leasing, invece, la valorizzazione dello “usato” è normalmente illusoria, perché l’intermediario finanziario non può contare su una rete di vendita (e neppure su relazioni di clientela) coerente con ogni bene oggetto dei contratti di leasing stipulati, trattandosi dei beni, come detto, più disparati, in quanto richiesti da clienti accomunati non già dalla esigenza di utilizzare una stessa tipologia di bene, bensì dall’esigenza di reperire i mezzi finanziari con i quali acquistare (in leasing) beni delle più svariate tipologie.

Per tale ragione non è da dubitare che la disciplina della risoluzione del contratto di locazione finanziaria di immobile da destinare ad abitazione principale, dettata dal comma 78 dell’art. 1 l. n. 208/2015, debba essere considerata estendibile a qualsiasi contratto di leasing, purchè stipulato da un intermediario finanziario.

Per ciò che concerne la disciplina agevolative dettata in materia di esenzione dall’azione revocatoria dello “acquisto” dell’immobile oggetto della locazione finanziaria abitativa, l’applicazione del principio affermato dall’art. 67, comma 3, lett. c) l. fall. – che, come detto, deve ritenersi la disposizione resa applicabile dal comma 77 dell’art. 1 l. n. 208/2015, pur menzionandosi erroneamente la lettera a) del medesimo comma 3 dell’art. 67 l. fall. – incontra la difficoltà generata dal carattere eccezionale della disposizione in discussione, trattandosi di eccezione – per l’appunto – alla regola della assoggettabilità a revocatoria (beninteso, ricorrendone i presupposti di volta in volta pretesi dalla legge) degli atti di disposizione del debitore.

Tenuto conto della circostanza che l’art. 67, comma 3, lett. c) l. fall. contiene già in sé una “estensione” del principio – base (l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale) ad una fattispecie per c.d. “propedeutica” all’acquisto (il “preliminare di vendita trascritto”), ci si può domandare se per l’estensione della applicazione della norma anche alla operazione propedeutica rappresentata dal (l’acquisto della proprietà attraverso il ) contratto di leasing occorresse una disposizione specifica, ogni qualvolta beninteso fosse dimostrato la presenza del presupposto del “giusto prezzo”, con riguardo al correspettivo ottenuto dal venditore da parte del concedente.

Il comma 77 dell’art. 1 l. n. 208/015 ha comunque reso la “estensione” inequivoca: e l’interrogativo è rappresentato dal dubbio se la norma “esonerativa” possa essere applicata anche a contratti di leasing diversi da quello funzionale all’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale.

La domanda sembra di dover meritare una risposta positiva con riguardo all’ipotesi del leasing funzionale all’acquisto dell’immobile ad uso non abitativo destinato “ a costituire la sede principale dell’attività d’impresa” dell’utilizzatore.

Il conseguimento del godimento (in prospettiva dell’acquisto della proprietà) dell’immobile da destinare a “sede principale” d’impresa è già stata assoggettata alla stessa disciplina (esonerativa dall’assoggettabilità ad azione revocatoria) dettata per la “abitazione principale” della persona fisica, ad opera della legge n. 134/2012, che ha in tal senso integrato l’originario disposto dall’art. 67, co. 3, lett. c), l. fall. Analoga estensione pare possibile effettuare con riguardo alla acquisizione del godimento (in prospettiva dell’acquisto ) dell’immobile aziendale “principale” acquisito in leasing, rispetto alla fattispecie, ora disciplinata – inter alia – dal comma 77 dell’art. 1 l. n. 208/2015 per ciò che concerne l’immobile abitativo “principale” acquistato in locazione finanziaria.

Meno agevole, e forse tendenzialmente non consentita, è invece l’ipotesi di una estensione della disciplina introdotta dai commi 79 e 80 dell’art. 1 l. n. 208/2015 a fattispecie diverse da quelle dagli stessi contemplate (rappresentate dall’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale di un lavoratore subordinato o di un lavoratore parasubordinato tra quelli previsti dall’art. 409, n. 3 c.p.c. (agenti, rappresentanti di commercio, co.co.co.)

L’analiticità della individuazione dei soggetti agevolati, con riguardo al tema della sospendibilità (senza conseguenze) delle prestazioni periodiche – analiticità che porterebbe ad escludere dalla applicazione della norma agevolativa, per esempio, in prima battuta, il professionista (non solo e non tanto con riguardo allo studio professionale, quanto anche con riguardo alla casa di abitazione); o il pensionato; ecc. -, rende difficile, in mancanza di altri elementi, ipotizzare l’applicazione della disperazione al di fuori del leasing immobiliare, abitativo, se mai ipotizzandone l’applicabilità – come accennato – soltanto a soggetti per i quali il rapporto con la “abitazione principale” non si ponga in termini diversi rispetto ai lavoratori subordinati, agli agenti, ai rappresentanti di commercio, ed ai co.co.co.

 

[1] Le agevolazioni fiscali all’accesso alla “prima casa” per la verità riguardano anche i soggetti non più giovani (cioè “di età non inferiore a 35 anni”), che peraltro vivano in analoghe condizioni non agiate: le agevolazioni peraltro sono concesse, in questo caso, “per importi non superiori alla metà” di quelli previsti per le agevolazioni di “giovani”.

[2] Il ché postula evidentemente che i canoni di leasing siano in questo caso di importo significativamente inferiore a quello delle rate di mutuo ipotecario che potrebbe finanziare il medesimo acquisto. Tenuto anche conto della tradizionale durata dei contratti di locazione finanziaria (di norma inferiore a quella dei mutui per l’acquisto dell’abitazione), ciò comporta un presumibile valore di “riscatto” finale piuttosto elevato, che potrebbe rendere illusoria la prospettiva dell’accesso finale all’abitazione, salve le ipotesi: a) del rinnovo del contratto di leasing – di cui però non vi è traccia, a differenza di quanto era previsto nell’originario d.d.l. (n. 1462/2014: art. 1, comma 3) – ; o b) del finanziamento del pagamento del prezzo di “riscatto” con il ricorso ad un nuovo prestito, magari rappresentato – questa volta – da un mutuo ipotecario.

[3] E’ pertanto imprecisa e fuorviante l’idea che la disciplina agevolativa in commento (nè quella di carattere “civilistico”; e neppure quella di carattere fiscale) abbia come destinatari “consumatori”, come affermato invece in recenti occasioni (per esempio in occasione del Convegno tenutosi in data 22 gennaio 2016, di cui dava notizia il quotidiano Italia Oggi  del giorno dopo – pag. 34 -).

[4] Diversamente è a dirsi, invece, per la disciplina in via di introduzione nel nostro ordinamento come attuazione della Direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Il relativo decreto legislativo di attuazione risulta approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016, come riferito nelle news del numero di Diritto bancario del giorno 25 gennaio 2016.

[5] Alludo evidentemente alla disciplina oggi dettata per la agevolazione (“civilistica”) degli acquisti “conclusi a giusto prezzo”, prevista dall’art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. – e costituita dalla “esenzione” dall’azione revocatoria – , che dopo essere stata circoscritta agli “immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente e dei suoi parenti e affini entro il terzo grado”, è stata estesa all’acquisto di “immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’impresa dell’acquirente…”.

[6] Per la cui definizione v. infra, nel testo, n. 3.

[7] Per la precisione: “banca o intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (d.lgs. n. 385/1993)

[8] Il parallelo tra le due disposizioni è tanto evidente da consentire di risolvere taluni interrogativi posti dalla  espressione più sintetica dall’art. 72 – quater l. fall. alla luce della norma più circostanziata contenuta nel comma 78 l. n. 208/2015. Dovrebbe essere cioè acquisito, alla luce della disposizione più recente, che il “credito residuo in linea capitale” che ilconcedente può trattenere dal ricavato dalla vendita (o dalla collocazione alternativa) del bene già concesso in leasing all’imprenditore fallito, comprende anche l’importo pattuito a titolo di “riscatto”: mentre con riguardo ai canoni successivi al fallimento il concetto di “capitale”  coincide con quello fatto proprio dalla norma in commento, che fa riferimento alla “attualizzazione” dei canoni (“lordi”) non scaduti.

[9] Sono infatti esclusi dalle agevolazioni i casi di “risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato tipo soggettivo, di dimissioni non per giusta causa”.

[10] Sono infatti esclusi dalle agevolazioni i casi di “risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, e recesso del lavoratore non per giusta causa

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