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CRR3 e informativa al pubblico: nuove ITS EBA

22 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha avviato oggi una consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 sull’informativa al pubblico del Pilastro 3 ai sensi del CRR3, volta a migliorare la trasparenza e la coerenza dell’informativa in modo proporzionato.

Il Regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR3), attua le riforme regolamentari di Basilea III del dicembre 2017, tenendo conto al contempo degli aspetti specifici del settore bancario dell’UE: il nuovo pacchetto bancario prevede un’ulteriore armonizzazione dei poteri di vigilanza e degli strumenti di controllo e un aumento della trasparenza e della proporzionalità negli obblighi di informativa del Pilastro 3.

Il piano EBA sulle modalità di attuazione dei mandati inclusi nel Pacchetto Bancario è illustrato nella “Roadmap EBA sul rafforzamento del quadro prudenziale”, pubblicata a dicembre 2023.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172, che include i nuovi obblighi di informativa e quelli modificati direttamente collegati all’attuazione di Basilea III, in particolare, è stato pubblicato lo scorso anno, nell’ambito della fase 1 della roadmap EBA.

Nell’ambito della Fase 2 della roadmap EBA, il quadro di informativa del Pilastro 3 viene modificato per tenere conto delle altre modifiche apportate dal CRR 3 alla Parte Otto del CRR, tra cui:

  • gli obblighi di informativa sulle esposizioni azionarie (art. 438, lett. e), del CRR 3)
  • i nuovi obblighi di informativa sull’esposizione aggregata verso entità del sistema bancario ombra (art. 449 ter del CRR 3)
  • l’estensione dell’ambito di applicazione degli obblighi di informativa sui rischi ESG a tutti gli enti (art. 449 bis del CRR 3).

Inoltre, vengono abrogate le Linee guida sull’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/10, come modificate da EBA/GL/2022/13), considerando l’estensione degli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e sulle concessioni alle SNCI quotate e ad altri enti non quotati, in conformità agli artt. 433 ter e 433 quater del CRR 3.

La proposta di modifica di EBA, in sintesi:

  • specifica obblighi di informativa rafforzati e proporzionati relativi ai rischi ESG, alle esposizioni azionarie e all’esposizione aggregata verso le entità del sistema bancario ombra
  • recepisce i nuovi codici per la classificazione statistica delle attività economiche nell’UE (NACE)
  • completa l’attuazione degli obblighi di informativa al pubblico del Pilastro 3 introdotti dal pacchetto per il settore bancario (CRR3), tra cui l’estensione dell’ambito di applicazione dell’informativa sui rischi ESG a tutti gli istituti e la divulgazione di informazioni sul sistema bancario ombra e sulle esposizioni azionarie.

In linea con la proposta omnibus della Commissione UE volta a ridurre i costi di reporting e semplificare la rendicontazione sulla sostenibilità, EBA ha elaborato un approccio proporzionato per l’informativa ESG basato sulla tipologia, le dimensioni e la complessità dell’istituto, con informative semplificate per le banche diverse dalle grandi dimensioni, in particolare per quelle piccole o non quotate.

Inoltre, la consultazione non introduce nuovi obblighi per le banche che già pubblicano informazioni ESG (grandi banche quotate), ma mira a semplificare il processo di rendicontazione, chiarendo i requisiti esistenti sulla base dell’esperienza acquisita.

Ciò avviene introducendo considerazioni di materialità relative alla frequenza di alcune informative e garantendo un allineamento completo e permanente con il Regolamento sulla Tassonomia in termini di ambito di applicazione e definizione dei modelli del Green Asset Ratio (GAR).

Sono state introdotte disposizioni transitorie per supportare gli istituti e facilitare l’implementazione iniziale dei nuovi requisiti: per quanto riguarda l’informativa ESG, in particolare, in linea con tali disposizioni transitorie, al fine di chiarire le aspettative, garantire la coerenza e ridurre gli oneri operativi, per il periodo fino all’entrata in vigore delle ITS attualmente oggetto di consultazione, EBA incoraggia la flessibilità in materia di vigilanza.

A tal fine, sta valutando l’emissione di una lettera di non intervento, consigliando alle autorità competenti di non dare priorità all’applicazione della pubblicazione di alcuni modelli relativi al Regolamento sul Green Asset Ratio e sulla Tassonomia per gli istituti di grandi dimensioni e quotati; né all’applicazione della pubblicazione di modelli relativi ai criteri ESG per gli altri istituti.

Le risposte alla consultazione possono essere inviate a EBA sino al 22 agosto 2025.

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