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CRR: prorogati i periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

15 Dicembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2014 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione dell’11 dicembre 2014 sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai Regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, viene prorogato di ulteriori sei mesi, dal 15 dicembre 2014 al 15 giugno 2015, il periodo transitorio durante il quale saranno considerate controparti centrali qualificate (QCCP) tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell’Unione compensano operazioni, previsto dall’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

La stessa proroga è stata concessa rispetto all’obbligo per talune controparti centrali di notificare l’importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti, e di cui all’articolo 89, paragrafo 5 bis, del Regolamento (UE) n. 648/2012.

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