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Criteri di premialità nel procurement di beni/servizi ICT: linee guida ACN

29 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato delle linee guida per l’applicazione dei criteri di premialità, introdotti dall’art. 14 della L. 90/2024.

I criteri di premialità sono strumenti di valutazione nelle procedure di procurement di beni e servizi ICT, che attribuiscono un punteggio aggiuntivo agli operatori economici che dimostrano l’impiego di tecnologie di cybersicurezza riconducibili a Paesi considerati affidabili.

L’obiettivo è garantire la tutela della sicurezza nazionale, favorendo soluzioni tecnologiche provenienti dall’Italia, dall’Unione europea, dai Paesi NATO o da quelli inclusi nell’Allegato 3 del DPCM 30 aprile 2025 (come modificato dal DPCM 2 ottobre 2025).

Le Linee guida ACN precisano l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

Sono tenuti al rispetto dei criteri ivi stabiliti sia i soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (ai sensi dell’art. 1, c. 2-bis, D.L. 105/2019), sia le centrali di committenza definite dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Le disposizioni si applicano agli approvvigionamenti di tecnologie di cybersicurezza individuate nell’Allegato 2 del DPCM, comprese quelle funzionali alla protezione logica e fisica dei beni ICT, nonché ai sistemi e servizi di telefonia mobile 4G e 5G, SA e NSA .

Elemento centrale per l’attuazione è la Bill of Materials (BOM), che consente di individuare con precisione il Paese di origine dei componenti o dei servizi.

La BOM deve essere fornita in formato digitale (CycloneDX v. 1.6 o equivalente) e contenere almeno i campi minimi indicati nelle Linee guida.

Per le reti 4G/5G, si adotta un approccio sistemico, basato sulla valutazione di macro-componenti architetturali (RAN, Backhaul, Core), con ponderazione del rischio ispirata al “Report on EU coordinated risk assessment of 5G” e al documento ENISA “Threat landscape for 5G networks” .

La natura del criterio è obbligatoria: le stazioni appaltanti e i soggetti equiparati devono inserire nei documenti di gara specifiche clausole tipo per attribuire la premialità.

Il punteggio riconosciuto è fissato in 8 punti, applicato con logica “on/off”: viene cioè attribuito solo se tutti i componenti/servizi al livello 1 della BOM rispettano i requisiti previsti.

Le Linee guida disciplinano inoltre i controlli: eventuali difformità tra autodichiarazioni e verifiche (anche tramite scrutinio tecnologico ex art. 1, c. 6, lett. a), D.L. 105/2019) possono comportare la risoluzione contrattuale, in applicazione del principio di fiducia di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 36/2023 .

Infine, è prevista la possibilità di gare e lotti dedicati per soddisfare le esigenze di protezione degli interessi nazionali strategici.

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