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Giurisprudenza

Credito del professionista: prededucibile solo se strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori

1 Settembre 2016

Beatrice Casaccia

Cassazione Civile, Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25589

Il credito del professionista che, nella fase pre-fallimentare, abbia assistito il debitore nella predisposizione del ricorso alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco” è prededucibile a condizione che: (i) il deposito del piano e della proposta abbia avuto luogo entro i termini previsti e (ii) la procedura sia stata aperta ex art. 163 l.f. Questo è quanto afferma la Cassazione con la sentenza 25589/2015, la quale – dunque – non ritiene condivisibile la tesi (avanzata dal ricorrente) secondo cui l’attività svolta dal professionista dovrebbe considerarsi intrinsecamente vantaggiosa, indipendentemente dai risultati ottenuti (cfr. Cass. 17907/2015, Cass. 22450/2015, Tribunale di Lucca 30 ottobre 2015).

Peraltro, qualora successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo – conseguente al mancato rispetto dei termini per il deposito della documentazione – il debitore venga dichiarato fallito, l’eventuale credito del professionista sorto per aver impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento non può essere qualificato come prededucibile ex art. 111 l.f.

La pretesa del professionista, infatti, non è suscettibile di essere considerata “concorsuale”, quanto piuttosto svolta nell’unico interesse del debitore. L’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento – osserva la Corte – deve essere, infatti, valutata alla stregua di un’attività estranea alla procedura fallimentare,  trovando causa in un’iniziativa processuale volontaria del fallito.


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