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Credito d’imposta R&S: modello per il riversamento spontaneo

20 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, ha approvato un modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo (R&S).

Il provvedimento segue alla riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione, effettuati entro il termine dell’entrata in vigore dello stesso decreto, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il provvedimento AE dunque:

  • approva il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, da utilizzarsi entro il 03/06/2025
  • individua le modalità di presentazione e le modalità di riversamento.

Oggetto della regolarizzazione sono gli importi relativi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito, a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 145/2013
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S non può essere utilizzata:

  • per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti
  • l’accertamento sia avvenuto con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto
  • quando il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
    • di condotte fraudolente
    • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
    • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
    • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato, entro il 3 giugno 2025; in caso di rateazione, è possibile il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.

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