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Giurisprudenza

Credito dell’associazione professionale: quando deve riconoscersi il privilegio ex art. 2751-bis c.c.

22 Giugno 2016

Beatrice Casaccia

Cassazione Civile, Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285

La Suprema Corte, con la sentenza 6285/2016, torna, ancora una volta, ad occuparsi di quale sia la natura del credito vantato dall’associazione professionale nei confronti del proprio cliente dichiarato fallito.

L’associazione professionale, ai sensi dell’art. 36 c.c., là dove l’accordo tra gli associati lo preveda, ha la facoltà di stipulare contratti ed acquisire la titolarità di rapporti giuridici, dovendosi comprendere tra questi, quelli per prestazioni svolte dai singoli professionisti. Alla luce di quanto detto, è indubbia la legittimazione dello studio professionale di insinuarsi al passivo fallimentare del soggetto debitore per veder soddisfatta la relativa pretesa.

Il problema – tuttavia – attiene alla natura che deve riconoscersi a quel credito, formalmente vantato dall’associazione professionale ma, nel caso di specie, sostanzialmente maturato in capo al singolo professionista, in qualità di effettivo prestatore dell’opera.

A tal proposito, in recenti pronunce (cfr. 443/2016), la Cassazione ha escluso il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n.2 ai crediti, insinuati al passivo fallimentare, provenienti da uno studio associato – presumendo l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale originante il credito – a meno che non sia data prova di una cessione del credito all’associazione da parte del singolo associato (cfr. 18455/2011 e 11052/2012).

Con la pronuncia in oggetto, tuttavia, viene ribadito (cfr. 17207/2013 E 22439/2009) come la mancanza della cessione non comporti di per sé la non riconoscibilità del privilegio, costituendo, tale fattispecie, solo una delle ipotesi idonee a riconoscere il credito dell’associazione come privilegiato di cui all’art. 2751-bis n.2. Riassumendo, dunque, la sentenza stabilisce che la domanda di insinuazione al passivo da parte dello studio associato è da ritenersi ammissibile in via chirografaria, a meno che l’istante non provi che il credito si riferisce alla prestazione effettivamente svolta dal professionista, in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione, dovendosi – nel caso – riconoscere il privilegio limitatamente alla parte di credito di cui l’istante è riuscito a fornire la suddetta prova in modo rigoroso.


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